ultra quattordicenne, invece, potrà manifestare il consenso il consenso personalmente, o per il tramite dall’esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di contrasto tra i due, sarà il mediatore a decidere se procedere soltanto sulla base del consenso del minore, dopo aver tenuto in debito conto il suo interesse. > I DOVERI L’art. 50 del decreto disciplina il dovere di riservatezza, cui è connesso il successivo art. 51 che, invece, dispone l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso dei programmi di giustizia riparativa. Questi doveri incombono principalmente sul mediatore e sul perso- nale dei Centri per la giustizia riparativa. Le dichiarazioni rese e atti compiuti non possono quindi essere divulgati, a meno che i partecipanti non abbiano prestato il proprio consenso. Ancora, è possibile superare il dovere di riservatezza nel caso in cui il mediatore si convinca che la diffusione di quanto detto o fatto sia assolutamente necessaria per scongiurare la commissione di imminenti o gravi reati, oppure quando le dichiarazioni integrino di per sé gli estremi di un reato. Identico dovere di riservatezza riguarda anche i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa. Essi non possono riferire nulla prima della loro conclu- sione, oppure prima che la sentenza o il decreto penale emesso nel relativo procedimen- to penale divengano irrevocabili. Superata tale fase, la pubblicazione delle dichiarazioni è possibile se vi è il consenso dei soggetti che le hanno rese. La tutela del segreto è espres- samente disciplinata dall’art. 52 del decreto: i mediatori possono giovarsi della disciplina offerta dall’art. 200 c.p.p. Come già detto, al dovere di non rivelare alcunché si può derogare mediante il consenso dei partecipanti al programma di giustizia riparativa, oppure per le superiori esigenze di tutela della collettività sopra descritte. Completa la disciplina a tutela della segretezza delle operazioni mediative il divieto di sequestro di documentazione ri- guardante il programma, a meno che la stessa non sia siano corpo del reato. In ultimo, nei luoghi dove si svolgono i programmi di mediazione non è consentita l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti.
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