Guida RiformaPenale

14. SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA > IL CONTENUTO DEI PROGRAMMI L’art. 53 del decreto stabilisce che i programmi comprendono tre momenti ben distinti tra di loro. Li riportiamo testualmente: a. la mediazione tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b. il dialogo riparativo; c. ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vitti- ma del reato e della persona indicata come autore dell’offesa. > IL LORO SVOLGIMENTO Il primo incontro deve essere preceduto da uno o più contatti con i mediatori, nonché da colloqui tra questi ultimi e ciascuno dei partecipanti finalizzati a verificare la fattibilità della mediazione e a raccogliere il consenso degli interessati. I difensori possono interve- nire ai colloqui preliminari su richiesta dei propri assistiti. L’art. 55, destinato a regolare lo svolgimento degli incontri, stabilisce che gli interessati devono partecipare personalmente a tutte le fasi del programma. È anche previsto che gli stessi possono essere assistiti da persone di supporto. > GLI ESITI RIPARATIVI L’art. 56 regola invece gli esiti riparativi. Questi ultimi possono essere simbolici o materiali. Nella prima categoria rientrano dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

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