Guida RiformaPenale

L’esito materiale, invece, può consistere nel risarcimento del danno, nelle restituzioni ov- vero nell’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Alla stessa categoria appartiene l’evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. Per quanto riguarda l’assistenza difensiva, la norma garantisce all’autore dell’offesa e alla vittima di farsi assistere dai propri difensori nella definizione degli accordi che prevedono un esito riparativo materiale. > COME VIENE VALUTATO IL PROGRAMMA? L’autorità giudiziaria riceve dai centri di giustizia riparativa una relazione redatta dal mediatore. In essa si descrive tutto ciò che si è svolto e l’eventuale esito riparativo rag- giunto. Se vi è il consenso dei partecipanti possono anche essere aggiunte ulteriori infor- mazioni. Se l’esito della mediazione è negativo, il mediatore provvederà a stilare anche in questo caso apposita relazione. L’autorità giudiziaria, a norma dell’art. 58 del decreto, valuta lo svolgimento del programma e l’esito riparativo anche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. È espressamente previsto che «la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito ripa- rativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa».

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