NORME TRANSITORIE
(Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n.162, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicem- bre 2022, n. 199)
LA MODIFICA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DI ALCUNI REATI
> IL PROBLEMA DELLE MISURE CAUTELARI Nel caso in cui sia stato commesso un reato che, secondo la nuova disciplina, è perseguibile a querela, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’autorità giudiziaria non acquisisce la querela.
TERMINI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
> IL REGIME TRANSITORIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della riforma, siano già stati ultimati gli accer- tamenti per la regolare costituzione delle parti nell’udienza preliminare non si applica la nuova disciplina che individua tale momento quale limite temporale ultimo per la costitu- zione stessa: bisognerà fare riferimento alla disciplina previgente.
PROCESSO PENALE TELEMATICO
> DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI DAVANTI AD UN AGENTE CONSOLARE ALL’ESTERO Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui all’art. 87, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 150/22 è possibile che le parti private presentino l’atto di impu- gnazione davanti a un agente consolare all’estero.
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