> IL DEPOSITO DEGLI ATTI Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui all’art. 87, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 150/22, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415-bis, comma 3, c.p.p., nonché il deposito di opposizione alla richiesta di archiviazio- ne, denunce, querele, nomina, rinuncia e revoca del difensore, avverrà esclusivamente tra- mite il portale del processo penale telematico. Il deposito sarà tempestivo se verrà eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Con uno o più decreti ministeriali saranno individua- ti gli ulteriori atti depositabili nel predetto modo. Nel caso di malfunzionamento certificato dal DGSIA il termine di scadenza per il deposito è prorogato di diritto fino al giorno succes- sivo al ripristino della normale funzionalità. L’autorità giudiziaria può autorizzare per ra- gioni specifiche il deposito di singoli atti in formato analogico. Per tutti gli atti che devono essere veicolati attraverso il portale, l’invio mediante PEC non è consentito e non produce alcun effetto di legge. Per tutti gli atti diversi da quelli sopraindicati, invece, è consentito il deposito con valore legale mediante PEC, purchè sia effettuato verso gli indirizzi di posta elettronica ufficialmente indicati dal DGSIA. Se il deposito riguarda un atto di impugna- zione, quest’ultimo dovrà essere sottoscritto digitalmente, dovrà contenere l’indicazione degli allegati che a loro volta saranno trasmessi in copia informatica per immagine sotto- scritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. Esso dovrà essere trasmesso con la PEC del difensore e andrà indirizzato all’ufficio che ha emesso il provvedimento im- pugnato. I motivi nuovi, invece, vanno indirizzati al giudice dell’impugnazione. Tali norme si applicano a tutte le impugnazioni comunque denominate e, in quanto compatibili, anche alle opposizioni a decreto penale di condanna, all’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, c.p.p. E ai reclami giurisdizionali della L. n. 354/75. Nel caso di richiesta di riesame o appello contro ordinanze cautelari personali o reali, invece, l’atto di impugnazione va trasmesso al tribunale del riesame. Sono cause di inammissibilità dell’atto di impugnazione trasmes- so telematicamente: la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore, la trasmissione proveniente da un indirizzo PEC non riferibile al difensore o indirizzata a un indirizzo PEC riferibile al suo destinatario (sempre tenendo conto dell’indirizzario elettronico ufficiale del DGSIA). L’inammissibilità è dichiarata, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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