DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI
> COME VIENE VALUTATO IL PROGRAMMA? Le disposizioni di cui all’art. 335-quater, 407-bis e 415-ter c.p.p. non si applicano nei pro- cedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., nonché alle notizie di reato iscritte successivamente relative a procedimenti connessi ex art. 12, oppure, nel caso di reati inseriti nel catalogo di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p., anche quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 371, comma 2, lettere b) e c) c.p.p. Le disposizioni relative all’accertamento della tempestività dell’iscrizione delle noti- tiae criminis, invece, si applicano sempre alle iscrizioni relative a commessi dopo l’entrata in vigore della riforma. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE E ALLE UDIENZE PREDIBATTIMENTALI Le norme in materia di inappellabilità delle sentenze di n.l.p. Relative ai reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano soltanto alle sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della riforma. Quelle, invece, riguardanti le udienze di comparizione predibattimentale nei reati per i quali si procede a citazione diretta fa riferimento soltanto ai procedimenti nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso dopo l’entrata in vigore della riforma.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA
Le norme in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase esecutiva dopo il decorso di sei mesi dall’entrata in vigore della riforma.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MUTAMENTO DEL GIUDICE
La norma che prevede la rinnovazione dell’assunzione delle prove orali rese nel dibatti- mento nel caso di mutamento del giudice non si applica se le dichiarazioni sono state rese prima del 1° gennaio 2023.
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