Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Guida Pratica

LE NUOVE PENE SOSTITUTIVE DELLA RIFORMA CARTABIA

Semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria

di Carmelo Minnella

Uno dei pilastri fondamentali di cui si erge la riforma Cartabia sulla giustizia penale è certamente rappresentato dalle nuove pene sostitutive. Abbandonando definitivamente la visione carcero-centrica, dove la pena regina era quella detentiva, il D.Lgs. n. 150/2022 amplia il ventaglio delle sanzioni penali aggiungendo all’art. 20- bis c.p. come pene principali la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria. L’apprezzabile novità legislativa pone l’imputato e il suo difensore, fin da subito, per i procedimenti ancora pendenti nelle fasi di merito al momento di entrata in vigore della riforma Cartabia (il 30 dicembre 2022), ad interrogarsi su quali siano, caso per caso, gli orizzonti che meglio si ritagliano alle sue condizioni socio-economico-familiari. Scelta non semplice perché sono tante le varianti da prendere in considerazione e decidere se: • prestare il consenso o non opporsi all’applicazione di una delle pene sostitutive direttamente nella fase di co - gnizione, cercando di ottenere una pena-programma diversa da quella detentiva in cui si traccia fin da subito il sentiero esecutivo da percorrere. • o se rimanere ancorati al passato, percorrendo la vecchia sequenza nella quale non si aderisce alle nuove pene non pecuniarie ex art. 20-bis c.p. nel processo e, in caso di condanna a pena detentiva contenuta nel tetto dei quattro anni (e sospendibile ai sensi dell’art. 656 commi 5 e 9 c.p.p.) si resti ‘libero sospeso’, cercando di ottenere succesi - vamente, dinanzi al tribunale di sorveglianza, una delle invariate misure alternative alla detenzione. La riforma Cartabia cerca, da un lato, di valorizzare e attuare il finalismo rieducativo illuminato dal faro dell’art. 27, comma 3, Cost. cui tutte le pene (non sono quella detentiva) devono tendere, eliminando gli effetti criminogeni del carcere e cerando di abbattere i tassi di recidiva, dall’altro, si dipinge il volto di una pena “umana”, in ossequio ai dettami costituzionali e convenzionali (’art. 3 CEDU). La pena è realmente “rieducativa” quando è flessibile e progressiva sin dalla sua applicazione (e non solo attraverso la rimodulazione in sede esecutiva da parte della magistratura di sorveglianza) e laddove tenga conto del percorso rieducativo compito dal condannato, osservando la sua condotta fin dal momento immediatamente successivo alla commissione del reato. Il difensore dell’imputato avrà un ruolo fondamentale e maggiori spazi di manovra nell’indirizzare verso favorevoli percorsi esecutivi in cui scontare la sanzione penale inflitta anche perché dall’analisi della disciplina delle singole neo sanzioni penali, e dalla sua comparazione con quella delle misure alternative alla detenzione, si registra nei contenuti una maggiore appetibilità delle pene sostitutive. Nuovi scenari si apriranno, infine, sia con riguardo al cumulo delle pene, detentive e sostitutive, e alla eventuale sospensione ordine di carcerazione che ai rapporti con le misure alternative, a cui tutti gli operatori devono essere pronti ad affrontare nel nuovo quadro culturale che dovrà orientare l’esegesi delle nuove norme.

Autore Carmelo Minnella , Avvocato Cassazionista specializzato in materie afferenti all’area pena- listica, autore di numerose riviste scientifiche, ha insegnato didattica integrativa dal 2012 al 2018 in diritto penale alla Link Campus University e dal 2019 è cultore di diritto penitenziario nella facoltà di Giurisprudenza di Catania.

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Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it L’elaborazione dei testi, ancorchè curata con scrupolosa attenzione, esprime l’opinione della Seac e non impegna alcuna responsabilità.

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Indice

01. IL PERIMETRO DELLE NUOVE PENE SOSTITUTIVE

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> Il range applicativo

> Pena sostituibile fino a quattro anni e solo ove non sia sospendibile > Pene sostitutive e accesso al beneficio della non menzione della condanna

> Per il calcolo del limite di pena sostituibile si tiene conto della continuazione

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> I l nuovo quadro delle ipotesi “ostative” alla sostituzione della pena detentiva 9 > Il consenso o la non opposizione per accedere alle pene sostitutive non pecuniarie 10 > La disciplina transitoria 10 02. PROCEDIMENTO APPLICATIVO E RUOLO DEL DIFENSORE 13 > La scelta della pena sostitutiva: l’ingresso della valutazione rieducativa già nel momento “genetico” della sanzione 13 > Il procedimento per l’applicazione delle pene sostitutiva: il modello bifasico 15 > Prassi di considerare come “eventuale” la fissazione nuova udienza 16 > Il fondamentale ruolo del difensore nell’accesso alle pene sostitutive 18 03. APPETIBILITÀ RISPETTO ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 21 > La mancata previsione dell’affidamento in prova sostitutivo 21 > L’appetibilità delle sanzioni sostitutive rispetto alle omologhe misure alternative: reati non ostativi ma con esecuzione non sospendibile 22 > Il regime di ridotta afflittività delle pene sostitutive 23 > Quando conviene accedere alla semilibertà sostitutiva? 23 > La detenzione domiciliare sostitutiva 25 > Possibile concedere la liberazione anticipata al semilibero sostitutivo e al detenuto domiciliare sostitutivo 27 > I vantaggi della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo 27

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04. ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE > La trasmissione degli atti al PM e le notifiche

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31 > Cosa accade se il condannato a pena sostitutiva si trova in custodia in carcere o domiciliare? 32 > Nuove ipotesi di sospensione dei termini cautelari e di fungibilità 33 > Cosa accade se il condannato a pena sostitutiva è in custodia cautelare per altro? 34 > I l procedimento esecutivo per semilibertà e detenzione domiciliare sostitutiva: de plano dinanzi al magistrato di sorveglianza 34 > Il magistrato di sorveglianza soggetto al decisum del giudice di cognizione 35 > Possibile trasformazione della misura sostitutiva per sopravvenuta e incolpevole carenza dei presupposti applicativi 36 > Ordine di esecuzione e trasmissione all’autorità di PS, all’UEPE o al direttore del carcere 36 > L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo 37 > L’esecuzione delle pene sostitutive “concorrenti” 38 05. SOSPENSIONE E REVOCA 39 > Cumulo di pene diverse e sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi 39 > Ordine di esecuzione delle pene: prima quelle detentive, poi quelle sostitutive 39 > Rapporto con altre pene, misure cautelari e sospensioni 40 > Cosa accade se il condannato a pena sostitutiva è agli arresti domiciliari per altro? 40 > Rinvio dell’esecuzione delle pene sostitutive per motivi di salute 40 > Revoca delle pene sostitutive 41 > Peculiarità del procedimento di revoca e conseguenze 42 > Ipotesi di responsabilità penale di chi si trova in esecuzione di pena sostitutiva 42 > Condanna a delitto non colposo durante l’esecuzione di una pena sostitutiva 43 > Ponti d’oro al condannato che paga e revoca della pena pecuniaria sostitutiva 44 > Conclusioni 45

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01. IL PERIMETRO DELLE NUOVE PENE SOSTITUTIVE > IL RANGE APPLICATIVO Prima di verificare quale sia il sentiero più vantaggioso per l’imputato da percorrere in or - dine alla pena (diversa da quella detentiva), giova ricordare che l’ampliamento dell’arse - nale sanzionatorio viene realizzato attraverso una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Si cerca di dare risposta al problema dei c.d. “liberi sospesi”, migliaia di condannati a pene inferiori ai quattro anni che hanno accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Per rendere effettive e tempestive le condanne, ora sarà il giudice di cognizione all’esito di un’udienza di senten- cing , sul modello anglosassone, ad applicare subito le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. Per superare l’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato, fino a ridurre la pena detentiva al ruolo residuale che le è assegnato dalla Costituzione (dove si dice che tutte le pene devono tendere alla rieducazione del condannato), l’art. 1, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 150/2022, già nella rubrica del neo art. 20-bis c.p., rinomina le sanzioni so - stitutive come « pene sostitutive delle pene detentive brevi », sottolineando che di vere e proprie pene si tratta, ancorché non carcerarie (o non integralmente destinate ad essere eseguite in carcere):

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«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi)

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 no- vembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva;

2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono es- sere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di con- danna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.»

Il passaggio innovativo della riforma si colloca proprio nella definitiva abolizione – a di- stanza di quarant’anni esatti dalla loro introduzione con L. n. 689/1981 – delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, preso atto del loro fallimento (secondo i dati diffusi dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti, nella citata relazione al Parlamento 2022, nella sezione Mappe e Dati, al 30 aprile 2022 si registravano su scala nazionale appena 5 casi di semidetenzione e 109 di libertà controllata), e nel subentro, in luogo di quelle, di due misure sino ad oggi collegate alla dinamica esecutiva della pena e applicabili soltanto dal magistrato di sorveglianza: la semilibertà e la detenzione domici- liare. Accanto ad esse, tra i surrogati del carcere direttamente comminabili dal giudice della condanna, trovano ora spazio anche i lavori di pubblica utilità, mentre rimane la previsione della pena pecuniaria per sostituire le pene detentive di entità più contenuta. Appare evidente che il D. Lgs. n. 150/2022 costituisca un ripensamento non soltanto dell’ap - parato parallelo delle sanzioni sostitutive, ma più in generale di tutto il sistema sanziona - torio e del conseguente approccio ad esso da parte del giudice penale. Non si è trattato di maquillage, ma di una svolta copernicana: il momento di applicazione della pena fuoriesce dal monopolio del giudice di cognizione per diventare perno di una fase processuale partecipata anche dall’imputato e dal difensore. Un mutamento di paradigma nella direzione di un sentencing che chiama sia il giudice (più defilata la posizione del pubblico ministero) sia il difensore a uno sforzo di rinnovamento del bagaglio culturale e dell’approccio metodologico (De Vito).

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> PENA SOSTITUIBILE FINO A QUATTRO ANNI E SOLO OVE NON SIA SOSPENDIBILE Oltre a ridisegnare il volto delle sanzioni sostitutive, l’altra novità importante è rappre - sentata dall’innalzamento da due a quattro anni del limite massimo entro il quale la pena detentiva potrà essere sostituita dal giudice. La riforma Cartabia fa venir meno l’equazione tra pena detentiva sospendibile e pena de - tentiva sostituibile. La nozione legale di pena detentiva breve muta radicalmente: il limite massimo passa da due a quattro anni. Pena breve non è più quella che consente l’applica - zione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p.. La soglia della pena sostituibile finisce per coincidere con il limite edittale della pena so - spendibile in sede esecutiva ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. – integrato dalla sen - tenza 2 marzo 2018, n. 41 della Corte costituzionale – e con quello entro il quale può essere ottenuta la misura di comunità dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, com - ma 3-bis, ord. pen.). Si tratta – ricorda la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2022 – della « massima estensione possibile ». Pertanto, il concetto di pena detentiva “breve”, sostituibile con pene non detentive o se - mi-detentive, cambia e raddoppia. Si spezza la sovrapposizione tra l’area delle sanzioni sostitutive e quella della sospensione condizionale della pena (che ha comportato la steri - lizzazione delle sanzioni sostitutive, meno appetibili di una mera sospensione dell’esecu - zione della pena) e si fa coincidere il limite di pena detentiva sostituibile con quello della pena soggetta a sospensione dell’ordine di esecuzione, in vista della richiesta di una misura alternativa alla detenzione. Il nuovo perimetro delle pene detentive brevi, oltre ad assumere un’importanza baricen - trica per l’interprete, traccia un confine tra una penalità a bassa intensità, nella quale è possibile un’espiazione integralmente extra-carceraria, e una penalità ad alta intensità, nella quale l’ingresso in carcere – salvo fattori eccezionali esterni (età, figli minori, per - corsi terapeutici, salute) – rimane obbligatorio.

La disposizione che più di ogni altra dimostra ed esplicita il tentativo di ri - lanciare questo strumento al tempo stesso deflattivo della condanna car- ceraria e rieducativo effettivo dei condannati nei circuiti sani della società, è l’espressa esclusione della possibilità di sospendere condizionalmente le pene sostitutive (art. 61-bis L. n. 689/1981). Attraverso tale modifica si cerca di dare nuova linfa al sistema sostitutivo e rinnegando la natura di pene autonome delle pene sostitutive riaffermandone piuttosto la natura di modalità esecutiva della pena comminata, alternative esse stesse alla sospensione condizionale.

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Tra sospensione condizionale della pena e applicazione di pene sostitutive si stabilisce ora un regime di incompatibilità: se la pena è sospesa non può essere sostituita; se la pena è sostituita non può essere sospesa. Chiaro che tale incompatibilità è favorita dal disalline - amento tra limiti di pena necessari per ottenere la sospensione (due anni) e quelli (quattro anni) in relazione ai quali è possibile ottenere la sostituzione. Tuttavia, la previsione che fa esplicito divieto di sospendere la pena sostitutiva, quando la medesima è applicata entro il limite edittale in cui concorre con l’istituto di cui all’art. 163 c.p. si rivela determinante per un’effettiva rivitalizzazione del meccanismo sostitutivo, sino ad oggi paralizzato anche dalla sospensione condizionale. > PENE SOSTITUTIVE E ACCESSO AL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA Rimane comunque, per il condannato a pena sostitutiva, la possibilità di ottenere la non menzione della condanna negli stessi limiti temporali previsti dall’art. 175 c.p.. Soluzione condividibile da un punto di vista rieducativo quanto imposta dalla ragionevo- lezza: impensabile che lo stigma della menzione, con i suoi connotati desocializzanti, non operi nei confronti del condannato a pena detentiva e colpisca invece un condannato rite- nuto meritevole di sostituzione. Tale beneficio della non menzione dovrà essere inserito nel piatto della bilancia delle pene sostitutive quale elemento aggiuntivo che può orientare la scelta verso una delle nuove sanzioni penali introdotte nell’art. 20-bis c.p.. > PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PENA SOSTITUIBILE SI TIENE CONTO DELLA CONTINUAZIONE Al contrario, giova ricordare, per la verifica del tetto massimo di pena sostituibile, che:

ai fini della determinazione dei limiti di pena entro i quali è possibile pervenire alla sostituzione, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 c.p. (art. 53, comma 3, L. n. 689/1981). Ciò significa, come sottolineato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, che « il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni ».

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La previsione sembra di sfavore rispetto al precedente regime – in cui era possibile tener conto soltanto della pena da infliggere per il reato più grave, con conseguente possibilità di applicare pene sostitutive anche nel caso di successivo aumento massimo (il triplo) per il concorso formale o la continuazione – ma rappresenta l’inevitabile portato all’estensione sino a quattro anni della pena detentiva breve: un conto era sostituire sei anni (due anni per il reato più grave aumentato del triplo), un conto sarebbe ora sostituire una pena poten - zialmente di dodici anni. Pena detentiva breve, dunque, si conferma quella entro il limite massimo dei quattro anni, comprensivi degli aumenti ex art. 81 c.p.. > IL NUOVO QUADRO DELLE IPOTESI “OSTATIVE” ALLA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA La riforma Cartabia è intervenuta nel riscrivere i casi in cui la pena non potrà essere sosti - tuita dal giudice della cognizione:

Il nuovo art. 59 L. n. 689/1981 così recita: 1. La pena detentiva non può essere sostituita:

a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pub- blica utilità ai sensi dell’articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata (ciò a conferma della prospettiva del carcere come sanzione davvero residuale, di autentica extrema ratio). La preclusione in og- getto sanziona la cattiva prova fornita dal condannato nell’esecuzione di una pena sostitutiva precedentemente applicata per un diverso reato: il modello di riferimento è offerto dall’art. 58-quater, commi 2 e 3, ord. pen. (immodificato dalla riforma Cartabia) in tema di misure alternative alla detenzione; la logica sottostante è quella stessa che ispira l’art. 58, comma 1, ultimo periodo, Legge n. 689/1981, nella versione dell’art. 71, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 150/2022, nel quale si legge che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sus- sistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». L’effetto che si può attendere da tale disciplina è duplice: prevenire futuri insuccessi nell’esecuzione di pene sostitutive e incentivare la corretta esecuzione delle pene sostitutive, vecchie e nuove.

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b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l’ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell’imputato a cui deve essere applicata una misura di sicu- rezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; d) nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

> IL CONSENSO O LA NON OPPOSIZIONE PER ACCEDERE ALLE PENE SOSTITUTIVE NON PECUNIARIE La possibilità di applicazione di una pena sostitutiva si fonda, per un verso, sull’iniziativa dell’imputato che acconsente alla sostituzione e, per altro verso, sulla possibilità di so - stituzione ufficiosa con la pena pecuniaria. Sotto il cruciale profilo della consensualità del rito, pertanto si ha: • sostituzione della pena detentiva con la semilibertà o la detenzione domiciliare: è ne- cessario il consenso espresso dell’imputato; • sostituzione della pena detentiva con il lavoro sostitutivo: è sufficiente la “non oppo - sizione” dell’interessato in ossequio al principio del divieto di imposizione del lavoro forzato quale sanzione penale in forza dell’art. 4 CEDU: • sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: si prescinde dal consenso dell’imputato (Fiorentin). > LA DISCIPLINA TRANSITORIA Le norme del D.Lgs. n. 150/2022 entreranno in vigore il 30 dicembre 2022, a seguito del congelamento della riforma Cartabia, da parte del D.L. n. 162/2022. Ciò posto, in termini generali, la riforma delle pene sostitutive: • per i suoi aspetti processuali, sarà naturalmente soggetta al tempus regit actum , trovan - do immediata applicazione ai processi in corso; • invece, le parti della nuova disciplina che rivestono natura sostanziale sono, invece, sog - gette, al principio di irretroattività in malam partem e, più in particolare, alla retroattività della lex favor. Pertanto, le norme che elevano il limite di pena detentiva sostituibile sono più favorevoli e saranno applicabili retroattivamente, salvo il limite del giudicato.

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Per graduare nel tempo l’applicazione della nuova normativa in materia di pena sostituti - ve, tuttavia, il decreto Cartabia ha dettato una specifica disciplina transitoria, da applicarsi in deroga ai suindicati principi, per consentire alle autorità maggiormente coinvolte – in primis la magistratura di sorveglianza – di adottare le necessarie modifiche organizzative. Con riferimento alle pene detentive brevi, tra cui la detenzione domiciliare, l’art. 95 del D.Lgs. n. 150/2022 stabilisce che le disposizioni del riformato Capo III della L. n. 689/1981, se più favorevoli al reo, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in sede di appello al momento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.

Una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha così statuito:

Il ricorso per cassazione contro il riconoscimento della sentenza esecutiva straniera non fa regredire il processo alla fase di cognizione in quanto la richiesta di esecuzione della condanna elevata all’estero pone la Corte di Appello nel ruolo di giudice dell’esecuzione e non del merito (Cass. pen., Sez. 6, 9 marzo 2023, n. 10086). Quindi, una volta stabilita l’esecutività della pena in Italia il processo entra nella fase dell’esecuzione e non è, quindi, pendente. L’impugnazione prima del 30 dicembre 2022 di fronte ai giudici di legittimità della decisione della Corte di Appello di riconoscimento della sentenza straniera non determina la pendenza del giudizio come individuata dalla riforma Cartabia e non è pertanto applicabile l’art. 95 D.Lgs. n. 150/2022. Si prevede, inoltre, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni all’e - sito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto attuativo, può presentare – entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza – istanza di applicazione di una delle nuove pene sostitutive di cui al capo III L. n. 689/1981 al giudice dell’esecuzione, che procede ai sensi del procedimento partecipato descritto dall’art. 666 c.p.p.. Nel giudizio di esecuzione si applicheranno, in quanto compatibili, le norme del medesimo capo III e del c.p.p. relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio, ai detti incombenti provvede il giudice del giudizio rescissorio.

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02. PROCEDIMENTO APPLICATIVO E RUOLO DEL DIFENSORE > LA SCELTA DELLA PENA SOSTITUTIVA: L’INGRESSO DELLA VALUTAZIONE RIEDU- CATIVA GIÀ NEL MOMENTO “GENETICO” DELLA SANZIONE L’art. 58 L. n. 689/1981, coma rivisto dall’art. 71 del D.Lgs. n. 150/2022, rubricato potere di - screzionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, dà attuazione alla descritta delega contenuta nell’art. 1, comma 17, lett. c), L. n. 134/2021. Si statuisce che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena e vi è il consenso dell’interessato, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla riedu- cazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva, come visto, non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. È bene precisare che tra le pene sostitutive non sussiste un ordine gerarchico tipizzato dal Legislatore e che l’applicazione dell’una o dell’altra, come si vedrà, rientra nella discrezionalità del giudice. Tuttavia, proprio quando applica la detenzione domiciliare o la semilibertà), il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen., fermo quanto previsto dall’art. 69, terzo e quarto comma.

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Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’art. 94, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall’art. 47-quater, comma 2, ord. pen..

L’ingresso della semilibertà, della detenzione domiciliare e in parte dei lavori di pubblica utilità nel novero delle sanzioni sostitutive dilata ancora di più il focus del giudizio pro- gnostico dell’osservazione della personalità dell’imputato – già previsti in sede di co - gnizione negli istituti della sospensione condizionale della pena (« ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati »: art. 164 c.p.) e della misura di sicurezza (appli- cabile soltanto «quando è probabile» che chi ha commesso un fatto preveduto dalla legge come reato ne commetta di nuovi: art. 203 c.p.) e incrementati dall’introduzione nel nostro ordinamento di quel meccanismo di diversion processuale rappresentato dalla messa alla prova dell’adulto – « e impone un salto di qualità: non più soltanto (o in misura prevalen- te) il giudizio sull’astensione dalla recidiva, ma, accanto a tale componente “negativa”, la valutazione “positiva” sulla idoneità della misura sostitutiva (in questo senso, anche della pena pecuniaria) a favorire il percorso di reintegrazione sociale del condannato» (De Vito). Il parametro di idoneità al reinserimento sociale, a differenza della pregressa legislazione, assiste ora il momento “genetico” della sanzione.

PRIMA il giudice si limitava a entrare in gioco (e in maniera blanda) nel momento dell’esercizio del potere discrezionale di scelta della singola e standardizzata sanzione (la decisione di disporre o meno delle attuali sanzioni sostitutive indifferenziate, derivava da un giudizio di tipo essenzialmente retributivo, correlato all’entità della pena e alla necessità di evitare gli effetti desoscializzanti che un breve transito in carcere comporta ed anche la determinazione delle modalità esecutive delle attuali sanzioni era affare alieno alla competenza del giudicante). ADESSO, CON LA RIFORMA , viceversa, il principio costituzionale del finalismo rieducativo dovrà presidiare a tutto tondo l’applicazione, la scelta e la declinazione individualizzata delle nuove sanzioni sostitutive, che vanno ad assumere la natura di vere e proprie pene sostitutive o alternative da plasmare sulla storia individuale del condannato.

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> IL PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVA: IL MODELLO BIFASICO L’art. 31 D.L.gs. n. 150/2022 conia il nuovo art. 545-bis c.p.p., disciplina il procedimento che porta alla condanna della pena sostitutiva. Il sistema nato dalla riforma assume gli spiccati connotati di un modello bisafico, nel senso che sarà lo stesso giudice che ha disposto la condanna a decidere l’ an e il quomodo della sostituzione della pena detentiva «indicando la pena sostituita con gli obblighi e le prescri - zioni corrispondenti», mentre al magistrato di sorveglianza spetterà di verificare la persi - stente attualità dei presupposti per l’effettivo avvio dell’esecuzione (Fiorentin). Viene previsto che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva ne dà avviso alle parti.

Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, accon - sente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostituti- va ai sensi dell’articolo 58 L. n. 689/1981, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice • può acquisire dall’UEPE e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, eco - nomiche e patrimoniali dell’imputato; • può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di tratta - mento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente; • agli stessi fini, può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’art. 94 D.P.R. n. 309/1990, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

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Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fis - sata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il disposi - tivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si appli - cano gli artt. 57 e 61 L. n. 689/1981. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza. Concentrando l’attenzione sulle pene sostitutive che riproducono nei contenuti omologhe misure alternative, e cioè sulla semilibertà e sulla detenzione domiciliare, è innegabile che la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, spostando dalla magistratura di sorveglian - za al giudice di cognizione il baricentro delle alternative al carcere, cerca di porre rimedio alla grave patologia da tempo evidenziata dalla prassi delle misure alternative dei c.d. liberi sospesi, i quali, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, possono costruirsi (o ricostruirsi) una famiglia, trovare lavoro, raggiungere un equilibrio che verrà poi mandato in frantumi dalla tardiva esecuzione della pena (in carcere o fuori dal carcere). > PRASSI DI CONSIDERARE COME “EVENTUALE” LA FISSAZIONE NUOVA UDIENZA Vero è che la riforma non pare così efficace sul fronte dello snellimento dei tempi proces - suali, poiché introduce una ulteriore e laboriosa attività sub-procedimentale finalizzata alla scelta della tipologia della pena sostitutiva da applicare. Tuttavia, si tratta di un’attività comunque anticipata – per l’appunto nella fase di cogni - zione – rispetto alle bibliche tempistiche per i condannati cioè che, secondo il disposto dell’art. 656, comma 5, c.p.p., attendono in libertà la decisione del tribunale di sorveglianza sull’istanza di ammissione a una misura alternativa. E si tratta di un’attività “eventuale” in quanto sospensione del processo e la fissazione della nuova udienza ex art. 545-bis c.p.p. assume carattere residuale, attivabile solo in tutti gli altri casi in cui il giudice non è nelle condizioni di decidere immediatamente.

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Proprio in tale direzione si è già mosso il Tribunale di Milano, in un’edita pronuncia del GUP Maccora, del 18 gennaio 2023, che, in un procedimento per il delitto di atti persecutori, ha sostituito la pena di un anno e otto mesi di reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all’art. 56 della L. n. 689/1981. La sentenza si segnala per la puntuale indicazione delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, che sembrano ricalcate in buona parte sulla prassi seguita dal tribunale di sorveglianza rispetto alla corrispondente misura alternativa alla detenzione. Si segnala altresì quale provvedimento adottato senza che si sia reso necessario l’intervento in udienza dell’UEPE: la pena-programma è stata costruita, nelle sue linee essenziali, attraverso le prescrizioni del giudice, che potranno essere integrate dal programma dell’UEPE ed essere modificate, se necessario, dal tribunale di sorveglianza.

Il Giudice ha valorizzato, del nuovo art. 545-bis c.p.p., la scelta normativa di rendere solo facol - tativa, e non obbligatoria, l’acquisizione dall’UEPE delle necessarie informazioni sulle condi - zioni di vita dell’imputata e del programma di trattamento, che infatti “possono” e non “devo - no” essere acquisiti, in base ai commi 1 e 2, quando non è possibile decidere immediatamente. Al fine di acquisire tutti gli elementi per decidere subito dopo la lettura del dispositivo (quindi senza interlocuzione con l’UEPE e senza disporre il necessario rinvio, consentito nel limite dei sessanta giorni) il GUP di Milano si è mosso in due direzioni: • acquisire tutte le informazioni sull’anamnesi familiare e condizioni socio-economiche dalla sua difesa che ha tutto l’interesse a farsi parte diligente per ottenere (ed anzi in - dirizzare), in caso di condanna a una pena detentiva breve, una pronta sostituzione con una pena diversa da quella della reclusione o arresto; • acquisire dall’Ufficio di sorveglianza il catalogo delle prescrizioni standard utilizzate per la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter ord. pen., e di personalizzarlo in rela - zione alle esigenze del caso concreto. Nella specie, pertanto, trattandosi di una condan - na per stalking, sono stati inseriti il divieto di avvicinarsi e di comunicare con la persona offesa e l’obbligo di partecipare ad un percorso di recupero per autori di reati violenti nell’ambito delle relazioni strette. In tal modo, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, le prescrizioni previste dal giudice della cognizione in sede esecutiva andranno a raccordarsi con quelle del tribu- nale di sorveglianza, che potrà ratificarle, ovvero procedere, se necessario in relazione a elementi nuovi o sopravvenuti, a integrarle o modificarle. Tra le prescrizioni viene inseri -

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to l’obbligo di attenersi al programma di trattamento che verrà effettivamente elaborato dall’UEPE al momento dell’effettiva presa in carico, con l’irrevocabilità della sentenza. Tale prassi va certamente implementata in quanto persegue realmente l’obiettivo di dare concreta e rapida attuazione al nuovo sistema delle pene sostitutive senza allungare quei tempi processuali. > IL FONDAMENTALE RUOLO DEL DIFENSORE NELL’ACCESSO ALLE PENE SOSTITUTIVE Anche in considerazione dell’auspicabile dilatazione della indicata prassi, i difensori, di fiducia o di ufficio, vedono aumentare il loro compito nella ricerca e contatto immediato col proprio assistito anche nel paventargli il descritto ventaglio sanzionatorio che può orien - tare le strategie difensive e i sentieri processuali da scegliere e seguire.

A ricordarlo è anche lo schema operativo per l’applicazione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi sottoscritto il 13 febbraio 2023 dalla Corte d’Appello di Milano, dal Tribunale ordinario di Milano e dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dalla Camera penale milanese e con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

I difensori devono acquisire tale consapevolezza e giocare di anticipo. Non vedere il pro- cesso solo come la sede in cui si accerta o meno la penale responsabilità in ordine ai fatti ascritti all’imputato, ma anche quello in cui si decide e si programma la pena da infliggere ed espiare. Il legale, e prima di tutti, deve uscire dalla visione carcero-centrica e indirizzare verso sbocchi sanzionatori alternativi con un ruolo attivo. La natura “concordata” della pena sostitutiva, che nasce da un interesse di parte, erge il difensore a parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano su - perflua o quanto meno più agevole l’istruttoria preliminare, fino ad evitare l’intervento preventivo dell’UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà). Ecco perché viene redatto lo schema operativo per l’applicazione delle pene sostitutive per gli uffici giudiziari milanesi (che si auspica possa essere esteso ed applicato su scala nazio - nale per cogliere appieno le potenzialità applicative del nuovo catalogo di pene), dal quale si possono trarre preziose direttrici applicative, laddove vengono analiticamente dettati gli adempimenti e i doveri del difensore.

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Il difensore si deve munire di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive e può: • domandare l’applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dal - la parte; la domanda potrà essere formulata anche nelle conclusioni scritte trasmesse per l’udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello; • in caso di patteggiamento, depositare la documentazione necessaria e concordare col PM anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. • In tutti i suindicati casi il difensore ha un onere di depositare tempe - stivamente la documentazione necessaria a sostegno dell’istanza e per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva (legitti- ma disponibilità dell’abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paghe recenti, iscrizioni a corsi di studio/formazione, certificazioni attestanti disturbi e/o percorsi di cure, certificati atte - stanti malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità).

Più specificamente, poi, in caso di pena pecuniaria sostitutiva, potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commi - surare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l’eventuale rateizzazione. In caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare l’ente tra quelli indicati nell’art. 56-bis, comma 1, e allegare la dichiarazione di disponibilità ed il programma di lavoro con mansioni e orari. In caso di detenzione domiciliare sostitutiva, il difensore dovrà indicare le esigenze di usci - ta dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali; indicare gli orari di uscita e di rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio (che, ai sensi dell’art. 56 L. n. 689/1981, deve tenere conto delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente). Infine, in caso di semilibertà sostitutiva, occorre individuare le attività che l’individuo po - trebbe svolgere durante il giorno, tenendo presente che tale pena presuppone indefettibil - mente il programma di trattamento redatto dall’UEPE con il quale il difensore può/deve interloquire. Nel caso in cui l’UEPE venga interpellata dal giudice, il difensore deve trasmettergli la do - cumentazione già prodotta al giudice e la ulteriore documentazione richiesta dall’UEPE ai sensi del comma 3 dell’art. 545-bis c.p.p.. Ove occorra il difensore può anche produrre memoria difensiva al giudice entro cinque giorni prima dell’udienza.

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Tale ampia documentazione che lo schema operativo chiede al difensore di produrre ha chiaramente funzione acceleratoria per consentire al giudice: • in caso di pena pecuniaria sostitutiva, di determinare immediatamente il valore giorna - liero e l’eventuale rateizzazione; • in caso di lavoro di pubblica utilità, di pronunciare immediatamente il dispositivo con ente e programma orario lavorativo (non deve essere richiesto il programma all’UEPE); • in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione è sufficiente, può disporla con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le specifiche condizioni di fatto; • in caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indi - spensabili, e rinvia l’udienza, in attesa del necessario programma dell’UEPE, che prov - vederà ad individuare l’istituto più prossimo per il condannato. La funzione acceleratoria suindicata, con la necessità di arrivare pronti per il difensore con la documentazione a corredo della pena sostitutiva, si evince nel passaggio dello schema operativo per il quale l’assenza fisica dell’imputato ovvero l’indisponibilità della procura speciale da parte del legale non sono motivo di necessario differimento dell’udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell’applicazione di una pena sostitutiva.

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03. APPETIBILITÀ RISPETTO ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE > LA MANCATA PREVISIONE DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA SOSTITUTIVO Applicare una pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria) significa offrire all’imputato un percorso alternativo alla pena detentiva che, alla stregua della nuova normativa, vuol dire oggi mettergli a disposizione già nella cognizione una pena sostituiva di quella. Si tratta di una scelta che influisce sulla sovrappopolazione carceraria se è vero che i dete - nuti per pene inflitte tra i due e i quattro anni – fino a ieri non sostituibili né sospendibili condizionalmente – sono il 21 % circa dei detenuti complessivi (Bortolato). Occorre in primis considerare che il nuovo sistema delle pene sostitutive è graduato in rap - porto alle limitazioni della libertà personale che si determinano quale effetto dell’esecuzione delle diverse pene sostitutive, così che anche il successo pratico della riforma è rimesso es - senzialmente al calcolo di convenienza sulla strategia processuale che l’imputato adotterà. A tale riguardo, si è detto che l’applicazione di una pena sostitutiva limitatrice della libertà personale (non potendo prescindere, a pena di incostituzionalità, dal consenso dell’inte - ressato) sconterà inevitabilmente la scelta politica di escludere dal novero delle pene so- stitutive immediatamente applicabili l’affidamento in prova al servizio sociale – motivata nella relazione illustrativa perché un’applicazione di tale misura, all’esito del giudizio di cognizione, potesse da un lato disincentivare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e, dall’altro lato, allungare i tempi del processo – e di sottrarre la disciplina esecutiva delle pene sostitutive al meccanismo sospensivo ex art. 656, comma 5, c.p.p. (Fiorentin). La nuova disciplina, per evitare che il condannato attenda nella condizione di “libero so - speso” la decisione del tribunale di sorveglianza, aggira il meccanismo della sospensione

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dell’ordine di esecuzione favorendo un’estesa applicazione, almeno sulla carta, delle nuo - ve pene sostitutive da parte dello stesso giudice penale di cognizione. La mancata previsione tra le pene sostitutive anche l’affidamento in prova “sostitutivo” (che avrebbe, invece, sicuramente indotto una maggior deterrenza all’impugnazione), secondo molti comporterà che il libero, piuttosto che optare per una semilibertà sostitutiva, preferirà attendere il giudizio del Tribunale di sorveglianza per spuntare un ben più favorevole affida- mento in prova che, altrimenti, sarebbe concedibile - in caso di pena sostitutiva - solo dopo l’espiazione di almeno metà della pena stessa (art. 47, nuovo comma 3-ter ord. pen.). Nella fascia dunque 3-4 anni si prevedono quindi poche concessioni di semilibertà sostitu - tive a meno che l’imputato, che riconosca la propria responsabilità, abbia già un’occupa - zione lavorativa (magari temporanea, avendo il rischio cioè di perderla in futuro) ed abbia un forte interesse ad un’espiazione anticipata della pena per motivi personali, di studio, familiari, di trasferimento all’estero (dobbiamo ricordare che i liberi sospesi non posso - no ottenere il passaporto o il suo rinnovo per molti anni in forza dell’art. 3, lett. d, L. n. 1185/1967) o per sue specifiche prospettive di vita futura (Bortolato). Il discorso, in verità, è più complesso e la scelta passa inevitabilmente dall’esame dei con - tenuti delle nuove sanzioni sostitutive, meno afflittive delle alternative alla detenzione. > L’APPETIBILITÀ DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE RISPETTO ALLE OMOLOGHE MISURE ALTERNATIVE: REATI NON OSTATIVI MA CON ESECUZIONE NON SOSPENDIBILE Con riguardo all’“appetibilità” di queste pene sostitutive, occorre chiedersi: quali sono le convenienze per un imputato a prestare il consenso ad una pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria, per la quale non può rifiutarsi)?

L’anticipazione dell’alternativa al carcere all’esito del giudizio di cogni - zione consente innanzitutto di evitare il carcere per i quei reati che, pur esclusi dal catalogo dell’art. 4-bis ord. pen., non consentono la sospen - sione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. e cioè: • Maltrattamenti e atti persecutori aggravati qualora il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (artt. 572, comma 2, e 612-bis, comma 3, c.p.);

• Furto in abitazione (art. 624-bis c.p.); • Incendio boschivo (art. 423 bis c.p.).

Per questi reati, soprattutto la possibilità di patteggiare una pena sostitutiva di una detentiva fino a quattro anni appare particolarmente favorevole, con la garanzia appunto di evitare la sicura carcerazione in assenza di sospensione condizionale.

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Per gli altri reati invece (quelli ricompresi nel catalogo del 4-bis), sussistendo le medesime preclusioni (le pene sostitutive infatti non si applicano ai reati del catalogo del 4 bis, come previsto dall’art. 59 L. 689/81 riformato), il problema di evitare il carcere non si pone posto che l’ordine di esecuzione non è in ogni caso sospendibile. Per costoro la scelta sostitutiva non opera e, al passaggio in giudicato della condanna, si apriranno in ogni caso le porte del carcere.

> IL REGIME DI RIDOTTA AFFLITTIVITÀ DELLE PENE SOSTITUTIVE Inoltre, ad un’analisi più approfondita constatiamo che, come detto, non bisogna farsi in - gannare dall’analogo nomen iuris (si pensi alla semilibertà e alla detenzione domiciliare) in quanto le omologhe pene sostitutive hanno un raggio di azione e spazi di libertà più ampi rispetto alle misure alternative alla detenzione, finendo col sovrapporsi invece ad altri be - nefici extramurari (come vedremo, la pena sostitutiva della detenzione domiciliare assume i contenuti dell’affidamento in prova al servizio sociale). Ciò che dovrebbe indurre l’imputato a consentire fin da subito alla sostituzione della pena detentiva breve è, pertanto, l’obiettivo regime di ridotta afflittività delle pene sostitutive rispetto alle omologhe misure alternative che le renderebbe oltremodo appetibili, oltre alle ragioni temporali: • per la semilibertà le ore in carcere sono limitate ad otto (quando i programmi dei semi- liberi in executivis in genere, ma non sempre, appaiono più ristretti); • per la detenzione domiciliare sono previste soltanto 12 ore di permanenza obbligatoria al domicilio (il che vuol dire che si può restare fuori del domicilio per metà della gior - nata, quando di prassi nella corrispondente misura alternativa le ore di uscita sono ge - neralmente limitate a 4) e comunque vi è la facoltà di uscire per non meno di 4 ore per soddisfare anche esigenze di natura lavorativa (nel qual caso questa misura si avvicina di molto ad un affidamento in prova). > QUANDO CONVIENE ACCEDERE ALLA SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA? L’accesso alla pena sostitutiva della semilibertà (disciplinata dall’art. 55 L. n. 689/1981 e destinata a sostituire la semidetenzione su un modello incentrato sulla permanenza, sia pure temporanea, dell’interessato in una struttura penitenziaria) dovrebbe rappresentare l’ estrema ratio , cui l’imputato acconsente nei casi di pregresse carcerazioni o in situazioni nelle quali il giudizio di pericolosità sociale (circa la valutazione di prognosi postuma che

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