Per graduare nel tempo l’applicazione della nuova normativa in materia di pena sostituti - ve, tuttavia, il decreto Cartabia ha dettato una specifica disciplina transitoria, da applicarsi in deroga ai suindicati principi, per consentire alle autorità maggiormente coinvolte – in primis la magistratura di sorveglianza – di adottare le necessarie modifiche organizzative. Con riferimento alle pene detentive brevi, tra cui la detenzione domiciliare, l’art. 95 del D.Lgs. n. 150/2022 stabilisce che le disposizioni del riformato Capo III della L. n. 689/1981, se più favorevoli al reo, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in sede di appello al momento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.
Una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha così statuito:
Il ricorso per cassazione contro il riconoscimento della sentenza esecutiva straniera non fa regredire il processo alla fase di cognizione in quanto la richiesta di esecuzione della condanna elevata all’estero pone la Corte di Appello nel ruolo di giudice dell’esecuzione e non del merito (Cass. pen., Sez. 6, 9 marzo 2023, n. 10086). Quindi, una volta stabilita l’esecutività della pena in Italia il processo entra nella fase dell’esecuzione e non è, quindi, pendente. L’impugnazione prima del 30 dicembre 2022 di fronte ai giudici di legittimità della decisione della Corte di Appello di riconoscimento della sentenza straniera non determina la pendenza del giudizio come individuata dalla riforma Cartabia e non è pertanto applicabile l’art. 95 D.Lgs. n. 150/2022. Si prevede, inoltre, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni all’e - sito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto attuativo, può presentare – entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza – istanza di applicazione di una delle nuove pene sostitutive di cui al capo III L. n. 689/1981 al giudice dell’esecuzione, che procede ai sensi del procedimento partecipato descritto dall’art. 666 c.p.p.. Nel giudizio di esecuzione si applicheranno, in quanto compatibili, le norme del medesimo capo III e del c.p.p. relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio, ai detti incombenti provvede il giudice del giudizio rescissorio.
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