02. PROCEDIMENTO APPLICATIVO E RUOLO DEL DIFENSORE > LA SCELTA DELLA PENA SOSTITUTIVA: L’INGRESSO DELLA VALUTAZIONE RIEDU- CATIVA GIÀ NEL MOMENTO “GENETICO” DELLA SANZIONE L’art. 58 L. n. 689/1981, coma rivisto dall’art. 71 del D.Lgs. n. 150/2022, rubricato potere di - screzionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, dà attuazione alla descritta delega contenuta nell’art. 1, comma 17, lett. c), L. n. 134/2021. Si statuisce che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena e vi è il consenso dell’interessato, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla riedu- cazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva, come visto, non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. È bene precisare che tra le pene sostitutive non sussiste un ordine gerarchico tipizzato dal Legislatore e che l’applicazione dell’una o dell’altra, come si vedrà, rientra nella discrezionalità del giudice. Tuttavia, proprio quando applica la detenzione domiciliare o la semilibertà), il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen., fermo quanto previsto dall’art. 69, terzo e quarto comma.
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