Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’art. 94, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall’art. 47-quater, comma 2, ord. pen..
L’ingresso della semilibertà, della detenzione domiciliare e in parte dei lavori di pubblica utilità nel novero delle sanzioni sostitutive dilata ancora di più il focus del giudizio pro- gnostico dell’osservazione della personalità dell’imputato – già previsti in sede di co - gnizione negli istituti della sospensione condizionale della pena (« ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati »: art. 164 c.p.) e della misura di sicurezza (appli- cabile soltanto «quando è probabile» che chi ha commesso un fatto preveduto dalla legge come reato ne commetta di nuovi: art. 203 c.p.) e incrementati dall’introduzione nel nostro ordinamento di quel meccanismo di diversion processuale rappresentato dalla messa alla prova dell’adulto – « e impone un salto di qualità: non più soltanto (o in misura prevalen- te) il giudizio sull’astensione dalla recidiva, ma, accanto a tale componente “negativa”, la valutazione “positiva” sulla idoneità della misura sostitutiva (in questo senso, anche della pena pecuniaria) a favorire il percorso di reintegrazione sociale del condannato» (De Vito). Il parametro di idoneità al reinserimento sociale, a differenza della pregressa legislazione, assiste ora il momento “genetico” della sanzione.
PRIMA il giudice si limitava a entrare in gioco (e in maniera blanda) nel momento dell’esercizio del potere discrezionale di scelta della singola e standardizzata sanzione (la decisione di disporre o meno delle attuali sanzioni sostitutive indifferenziate, derivava da un giudizio di tipo essenzialmente retributivo, correlato all’entità della pena e alla necessità di evitare gli effetti desoscializzanti che un breve transito in carcere comporta ed anche la determinazione delle modalità esecutive delle attuali sanzioni era affare alieno alla competenza del giudicante). ADESSO, CON LA RIFORMA , viceversa, il principio costituzionale del finalismo rieducativo dovrà presidiare a tutto tondo l’applicazione, la scelta e la declinazione individualizzata delle nuove sanzioni sostitutive, che vanno ad assumere la natura di vere e proprie pene sostitutive o alternative da plasmare sulla storia individuale del condannato.
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