> IL PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVA: IL MODELLO BIFASICO L’art. 31 D.L.gs. n. 150/2022 conia il nuovo art. 545-bis c.p.p., disciplina il procedimento che porta alla condanna della pena sostitutiva. Il sistema nato dalla riforma assume gli spiccati connotati di un modello bisafico, nel senso che sarà lo stesso giudice che ha disposto la condanna a decidere l’ an e il quomodo della sostituzione della pena detentiva «indicando la pena sostituita con gli obblighi e le prescri - zioni corrispondenti», mentre al magistrato di sorveglianza spetterà di verificare la persi - stente attualità dei presupposti per l’effettivo avvio dell’esecuzione (Fiorentin). Viene previsto che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva ne dà avviso alle parti.
Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, accon - sente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.
Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostituti- va ai sensi dell’articolo 58 L. n. 689/1981, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice • può acquisire dall’UEPE e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, eco - nomiche e patrimoniali dell’imputato; • può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di tratta - mento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente; • agli stessi fini, può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’art. 94 D.P.R. n. 309/1990, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria.
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