Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Proprio in tale direzione si è già mosso il Tribunale di Milano, in un’edita pronuncia del GUP Maccora, del 18 gennaio 2023, che, in un procedimento per il delitto di atti persecutori, ha sostituito la pena di un anno e otto mesi di reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all’art. 56 della L. n. 689/1981. La sentenza si segnala per la puntuale indicazione delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, che sembrano ricalcate in buona parte sulla prassi seguita dal tribunale di sorveglianza rispetto alla corrispondente misura alternativa alla detenzione. Si segnala altresì quale provvedimento adottato senza che si sia reso necessario l’intervento in udienza dell’UEPE: la pena-programma è stata costruita, nelle sue linee essenziali, attraverso le prescrizioni del giudice, che potranno essere integrate dal programma dell’UEPE ed essere modificate, se necessario, dal tribunale di sorveglianza.

Il Giudice ha valorizzato, del nuovo art. 545-bis c.p.p., la scelta normativa di rendere solo facol - tativa, e non obbligatoria, l’acquisizione dall’UEPE delle necessarie informazioni sulle condi - zioni di vita dell’imputata e del programma di trattamento, che infatti “possono” e non “devo - no” essere acquisiti, in base ai commi 1 e 2, quando non è possibile decidere immediatamente. Al fine di acquisire tutti gli elementi per decidere subito dopo la lettura del dispositivo (quindi senza interlocuzione con l’UEPE e senza disporre il necessario rinvio, consentito nel limite dei sessanta giorni) il GUP di Milano si è mosso in due direzioni: • acquisire tutte le informazioni sull’anamnesi familiare e condizioni socio-economiche dalla sua difesa che ha tutto l’interesse a farsi parte diligente per ottenere (ed anzi in - dirizzare), in caso di condanna a una pena detentiva breve, una pronta sostituzione con una pena diversa da quella della reclusione o arresto; • acquisire dall’Ufficio di sorveglianza il catalogo delle prescrizioni standard utilizzate per la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter ord. pen., e di personalizzarlo in rela - zione alle esigenze del caso concreto. Nella specie, pertanto, trattandosi di una condan - na per stalking, sono stati inseriti il divieto di avvicinarsi e di comunicare con la persona offesa e l’obbligo di partecipare ad un percorso di recupero per autori di reati violenti nell’ambito delle relazioni strette. In tal modo, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, le prescrizioni previste dal giudice della cognizione in sede esecutiva andranno a raccordarsi con quelle del tribu- nale di sorveglianza, che potrà ratificarle, ovvero procedere, se necessario in relazione a elementi nuovi o sopravvenuti, a integrarle o modificarle. Tra le prescrizioni viene inseri -

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