Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Uno dei pilastri fondamentali di cui si erge la riforma Cartabia sulla giustizia penale è certamente rappresentato dalle nuove pene sostitutive. Abbandonando definitivamente la visione carcero-centrica, dove la pena regina era quella detentiva, il D.Lgs. n. 150/2022 amplia il ventaglio delle sanzioni penali aggiungendo all’art. 20- bis c.p. come pene principali la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria. L’apprezzabile novità legislativa pone l’imputato e il suo difensore, fin da subito, per i procedimenti ancora pendenti nelle fasi di merito al momento di entrata in vigore della riforma Cartabia (il 30 dicembre 2022), ad interrogarsi su quali siano, caso per caso, gli orizzonti che meglio si ritagliano alle sue condizioni socio-economico-familiari. Scelta non semplice perché sono tante le varianti da prendere in considerazione e decidere se: • prestare il consenso o non opporsi all’applicazione di una delle pene sostitutive direttamente nella fase di co - gnizione, cercando di ottenere una pena-programma diversa da quella detentiva in cui si traccia fin da subito il sentiero esecutivo da percorrere. • o se rimanere ancorati al passato, percorrendo la vecchia sequenza nella quale non si aderisce alle nuove pene non pecuniarie ex art. 20-bis c.p. nel processo e, in caso di condanna a pena detentiva contenuta nel tetto dei quattro anni (e sospendibile ai sensi dell’art. 656 commi 5 e 9 c.p.p.) si resti ‘libero sospeso’, cercando di ottenere succesi - vamente, dinanzi al tribunale di sorveglianza, una delle invariate misure alternative alla detenzione. La riforma Cartabia cerca, da un lato, di valorizzare e attuare il finalismo rieducativo illuminato dal faro dell’art. 27, comma 3, Cost. cui tutte le pene (non sono quella detentiva) devono tendere, eliminando gli effetti criminogeni del carcere e cerando di abbattere i tassi di recidiva, dall’altro, si dipinge il volto di una pena “umana”, in ossequio ai dettami costituzionali e convenzionali (’art. 3 CEDU). La pena è realmente “rieducativa” quando è flessibile e progressiva sin dalla sua applicazione (e non solo attraverso la rimodulazione in sede esecutiva da parte della magistratura di sorveglianza) e laddove tenga conto del percorso rieducativo compito dal condannato, osservando la sua condotta fin dal momento immediatamente successivo alla commissione del reato. Il difensore dell’imputato avrà un ruolo fondamentale e maggiori spazi di manovra nell’indirizzare verso favorevoli percorsi esecutivi in cui scontare la sanzione penale inflitta anche perché dall’analisi della disciplina delle singole neo sanzioni penali, e dalla sua comparazione con quella delle misure alternative alla detenzione, si registra nei contenuti una maggiore appetibilità delle pene sostitutive. Nuovi scenari si apriranno, infine, sia con riguardo al cumulo delle pene, detentive e sostitutive, e alla eventuale sospensione ordine di carcerazione che ai rapporti con le misure alternative, a cui tutti gli operatori devono essere pronti ad affrontare nel nuovo quadro culturale che dovrà orientare l’esegesi delle nuove norme.

Autore Carmelo Minnella , Avvocato Cassazionista specializzato in materie afferenti all’area pena- listica, autore di numerose riviste scientifiche, ha insegnato didattica integrativa dal 2012 al 2018 in diritto penale alla Link Campus University e dal 2019 è cultore di diritto penitenziario nella facoltà di Giurisprudenza di Catania.

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