03. APPETIBILITÀ RISPETTO ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE > LA MANCATA PREVISIONE DELL’AFFIDAMENTO IN PROVA SOSTITUTIVO Applicare una pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria) significa offrire all’imputato un percorso alternativo alla pena detentiva che, alla stregua della nuova normativa, vuol dire oggi mettergli a disposizione già nella cognizione una pena sostituiva di quella. Si tratta di una scelta che influisce sulla sovrappopolazione carceraria se è vero che i dete - nuti per pene inflitte tra i due e i quattro anni – fino a ieri non sostituibili né sospendibili condizionalmente – sono il 21 % circa dei detenuti complessivi (Bortolato). Occorre in primis considerare che il nuovo sistema delle pene sostitutive è graduato in rap - porto alle limitazioni della libertà personale che si determinano quale effetto dell’esecuzione delle diverse pene sostitutive, così che anche il successo pratico della riforma è rimesso es - senzialmente al calcolo di convenienza sulla strategia processuale che l’imputato adotterà. A tale riguardo, si è detto che l’applicazione di una pena sostitutiva limitatrice della libertà personale (non potendo prescindere, a pena di incostituzionalità, dal consenso dell’inte - ressato) sconterà inevitabilmente la scelta politica di escludere dal novero delle pene so- stitutive immediatamente applicabili l’affidamento in prova al servizio sociale – motivata nella relazione illustrativa perché un’applicazione di tale misura, all’esito del giudizio di cognizione, potesse da un lato disincentivare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e, dall’altro lato, allungare i tempi del processo – e di sottrarre la disciplina esecutiva delle pene sostitutive al meccanismo sospensivo ex art. 656, comma 5, c.p.p. (Fiorentin). La nuova disciplina, per evitare che il condannato attenda nella condizione di “libero so - speso” la decisione del tribunale di sorveglianza, aggira il meccanismo della sospensione
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