dell’ordine di esecuzione favorendo un’estesa applicazione, almeno sulla carta, delle nuo - ve pene sostitutive da parte dello stesso giudice penale di cognizione. La mancata previsione tra le pene sostitutive anche l’affidamento in prova “sostitutivo” (che avrebbe, invece, sicuramente indotto una maggior deterrenza all’impugnazione), secondo molti comporterà che il libero, piuttosto che optare per una semilibertà sostitutiva, preferirà attendere il giudizio del Tribunale di sorveglianza per spuntare un ben più favorevole affida- mento in prova che, altrimenti, sarebbe concedibile - in caso di pena sostitutiva - solo dopo l’espiazione di almeno metà della pena stessa (art. 47, nuovo comma 3-ter ord. pen.). Nella fascia dunque 3-4 anni si prevedono quindi poche concessioni di semilibertà sostitu - tive a meno che l’imputato, che riconosca la propria responsabilità, abbia già un’occupa - zione lavorativa (magari temporanea, avendo il rischio cioè di perderla in futuro) ed abbia un forte interesse ad un’espiazione anticipata della pena per motivi personali, di studio, familiari, di trasferimento all’estero (dobbiamo ricordare che i liberi sospesi non posso - no ottenere il passaporto o il suo rinnovo per molti anni in forza dell’art. 3, lett. d, L. n. 1185/1967) o per sue specifiche prospettive di vita futura (Bortolato). Il discorso, in verità, è più complesso e la scelta passa inevitabilmente dall’esame dei con - tenuti delle nuove sanzioni sostitutive, meno afflittive delle alternative alla detenzione. > L’APPETIBILITÀ DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE RISPETTO ALLE OMOLOGHE MISURE ALTERNATIVE: REATI NON OSTATIVI MA CON ESECUZIONE NON SOSPENDIBILE Con riguardo all’“appetibilità” di queste pene sostitutive, occorre chiedersi: quali sono le convenienze per un imputato a prestare il consenso ad una pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria, per la quale non può rifiutarsi)?
L’anticipazione dell’alternativa al carcere all’esito del giudizio di cogni - zione consente innanzitutto di evitare il carcere per i quei reati che, pur esclusi dal catalogo dell’art. 4-bis ord. pen., non consentono la sospen - sione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. e cioè: • Maltrattamenti e atti persecutori aggravati qualora il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (artt. 572, comma 2, e 612-bis, comma 3, c.p.);
• Furto in abitazione (art. 624-bis c.p.); • Incendio boschivo (art. 423 bis c.p.).
Per questi reati, soprattutto la possibilità di patteggiare una pena sostitutiva di una detentiva fino a quattro anni appare particolarmente favorevole, con la garanzia appunto di evitare la sicura carcerazione in assenza di sospensione condizionale.
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