Per gli altri reati invece (quelli ricompresi nel catalogo del 4-bis), sussistendo le medesime preclusioni (le pene sostitutive infatti non si applicano ai reati del catalogo del 4 bis, come previsto dall’art. 59 L. 689/81 riformato), il problema di evitare il carcere non si pone posto che l’ordine di esecuzione non è in ogni caso sospendibile. Per costoro la scelta sostitutiva non opera e, al passaggio in giudicato della condanna, si apriranno in ogni caso le porte del carcere.
> IL REGIME DI RIDOTTA AFFLITTIVITÀ DELLE PENE SOSTITUTIVE Inoltre, ad un’analisi più approfondita constatiamo che, come detto, non bisogna farsi in - gannare dall’analogo nomen iuris (si pensi alla semilibertà e alla detenzione domiciliare) in quanto le omologhe pene sostitutive hanno un raggio di azione e spazi di libertà più ampi rispetto alle misure alternative alla detenzione, finendo col sovrapporsi invece ad altri be - nefici extramurari (come vedremo, la pena sostitutiva della detenzione domiciliare assume i contenuti dell’affidamento in prova al servizio sociale). Ciò che dovrebbe indurre l’imputato a consentire fin da subito alla sostituzione della pena detentiva breve è, pertanto, l’obiettivo regime di ridotta afflittività delle pene sostitutive rispetto alle omologhe misure alternative che le renderebbe oltremodo appetibili, oltre alle ragioni temporali: • per la semilibertà le ore in carcere sono limitate ad otto (quando i programmi dei semi- liberi in executivis in genere, ma non sempre, appaiono più ristretti); • per la detenzione domiciliare sono previste soltanto 12 ore di permanenza obbligatoria al domicilio (il che vuol dire che si può restare fuori del domicilio per metà della gior - nata, quando di prassi nella corrispondente misura alternativa le ore di uscita sono ge - neralmente limitate a 4) e comunque vi è la facoltà di uscire per non meno di 4 ore per soddisfare anche esigenze di natura lavorativa (nel qual caso questa misura si avvicina di molto ad un affidamento in prova). > QUANDO CONVIENE ACCEDERE ALLA SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA? L’accesso alla pena sostitutiva della semilibertà (disciplinata dall’art. 55 L. n. 689/1981 e destinata a sostituire la semidetenzione su un modello incentrato sulla permanenza, sia pure temporanea, dell’interessato in una struttura penitenziaria) dovrebbe rappresentare l’ estrema ratio , cui l’imputato acconsente nei casi di pregresse carcerazioni o in situazioni nelle quali il giudizio di pericolosità sociale (circa la valutazione di prognosi postuma che
23
Made with FlippingBook Online newsletter maker