il condannato su asterrà dal compiere altri reati) difficilmente, valora si segua il binario “pena detentiva-sospensione della pena ex art. 656 c.p.p.-istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza”, possa sfociare nella concessione di una misura extramuraria (e col presumibile rigetto si aprirebbero le porte del carcere). Si considerino inoltre i contenuti molto più vantaggiosi della semilibertà sostitutiva ri- spetto all’omonima figura prevista dalla Legge n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario quale beneficio alternativo alla detenzione: • benché il condannato alla semilibertà sostitutiva debba essere assegnato ad appositi istituti ordinari, di cui all’art. 48 ord. pen., nel caso dei sottoposti a pena sostitutiva pare esservi un più stringente vincolo per l’amministrazione a osservare il principio di ter - ritorialità dell’esecuzione, poiché l’allocazione deve disporsi presso un istituto situato nel comune di residenza di domicilio, di lavoro e di studio del condannato o in un co - mune vicino, senza apparente possibilità di deroga, a differenza di quanto avviene per i semiliberi condannati a pena detentiva ordinaria (diffiderei tuttavia dalla pedissequa applicazione di questa norma visto che l’amministrazione non sempre riesce a rispet - tare la territorialità, neanche in tema di trasferimenti dei detenuti); • un secondo profilo differenziale riguarda la previsione per cui la semilibertà sostituti- va comporta l’obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento (predisposto dall’UEPE e non dall’équipe dell’istituto peni - tenziario, a cui segue un controllo di coppia, ma disgiunto: l’UEPE esercita la vigilanza e l’assistenza del condannato in libertà; il direttore dell’istituto effettua il controllo sula permanenza di almeno otto ore in istituto). Invece, ai sensi dell’art. 48 ord. penit., il semi - libero ordinario deve trascorre solo “parte del giorno” all’esterno dell’istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttiva o comunque utili al reinserimento sociale); • se è pur vero che alla semilibertà sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le di - sposizioni previste dall’art. 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000) – tra cui si segnala la prescrizione di dare conto al personale dell’i - stituto, appositamente incaricato, dell’uso del denaro di cui è autorizzato a disporre (comma 5), e quella per cui il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi dell’art. 11, comma 2, ord. penit ., non è disposto piantonamento – al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica, invece, l’art. 120 del codice della stra - da (D. Lgs. n. 285/1992), in materia di divieto di conseguimento della patente di guida ovvero di interdizione all’utilizzo della medesima per il tempo di esecuzione della pena.
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