Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Si consideri, infine, la possibilità di accedere poi all’affidamento in prova dopo metà del - la pena espiata: questo rappresenterà un grosso incentivo soprattutto per la semilibertà sostitutiva, laddove lo sbocco dell’affidamento sembra precluso laddove, come detto, in prima battuta, difficilmente – qualora si volesse scegliere di non aderire alla pena sostitu - tiva – si possa ragionevolmente sperare nella più ampia misura alternativa alla detenzione. > LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA Perimetro applicativo molto ampio dovrebbe, invece, avere – a livello di appetibilità – la detenzione domiciliare sostitutiva. Altro criterio di fondamentale importanza che deve guidare gli imputati e i loro avvocati nella guida del percorso sanzionatorio da seguire e indirizzare è infatti quello per cui la detenzione domiciliare sostitutiva nei suoi contenuti prescrittivi poco assomiglia all’omo - loga (solo nel nomen iuris) misura alternativa alla detenzione, descritta – nelle sue sva - riate ipotesi contemplate – nell’art. 47-ter ord. pen., dalla quale diverge sotto molteplici e fondamentali profili:

• marcata valenza rieducativa rispetto alla misura alternativa che sembra più sbilanciata verso logiche contenitive di tutela della sicurezza della collettività (ancor di più si allontana da orizzonti rieducativi l’esecuzione della pena presso il domicilio, prevista dall’art. 1 L. n. 199/2010, per pene detentive fino a diciotto mesi, che ha una chiara logica deflattiva delle carceri); • maggiore raggio di azione della pena sostitutiva, essendo concedibile la pena domiciliare per pene fino a quattro anni, e non solo col tetto dei due anni previsto per l’alternativa alla detenzione – finendo anche ricomprendere tutte le ipotesi specifiche e speciali di detenzione domiciliare descritte nei commi 01, 1 e 1-ter dell’art. 47-ter; • maggiore libertà di movimento per la pena sostitutiva: l’art. 56 Legge n. 689/1981, nella versione dell’art. 71, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 150/2022, prevede che la detenzione domiciliare sostitutiva comporti l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglie protette, per «non meno di dodici ore al giorno», avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato.

In ogni caso il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secon -

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