do quanto stabilito dal giudice. Pure sotto questo aspetto si rileva una significativa diffe- renza migliorativa al ben più rigoroso regime di permanenza del domicilio previsto per la detenzione domiciliare ordinaria e una più spiccata funzionalità rieducativa della sanzione penale (pur nel paradosso di modellare una pena su una condanna non ancora definitiva!). A conferma che finalità di integrazione sociale connesse alla detenzione domiciliare so - stitutiva, si consideri poi che il condannato a tale sanzione, a differenza di chi sia stato ammesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., potrà fruire di licenze « per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla fami - glia o alle relazioni affettive »: così l’art. 69, comma 1, Legge n. 689/1981, come interpolato dall’art. 71, comma 1, lett. s, D.L.gs. n. 150/2022, che individua in quarantacinque giorni l’anno la durata massima complessiva delle licenze. Pure per la detenzione domiciliare sostitutiva è prevista (al pari della semilibertà) la possi- bilità di accedere all’affidamento in prova a metà percorso espiativo (art. 47, comma 3-ter ord. pen.).
La detenzione domiciliare, insomma, nei suoi contenuti si avvicina molto all’affidamento in prova al servizio sociale, dove è previsto un obbligo di permanenza a casa per almeno dieci ore (dalle ore 20 alle 8), apprestan - dosi a diventare la pena sostitutiva ‘ordinaria’ per tutte le carcerazioni superiori a due anni (soprattutto laddove non vi siano margini applicativi per accedere al lavoro sostitutivo di pubblica utilità) e fino a quattro anni, che finisce per affiancarsi alla pena detentiva (che dovrebbe operare quasi esclusivamente per le condanne superiori a quattro anni).
La spada di Damocle è tuttavia rappresentata dall’idoneità del domicilio. Poveri e mar - ginali – la maggior parte di coloro che compiono reati puniti con pena detentiva breve e, soprattutto, la maggior parte di coloro che vengono condannati – potrebbero aspirare alla misura, se si saprà dare seguito alla promessa normativa in base alla quale « se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l’ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare» (De Vito).
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