> POSSIBILE CONCEDERE LA LIBERAZIONE ANTICIPATA AL SEMILIBERO SOSTITUTIVO E AL DETENUTO DOMICILIARE SOSTITUTIVO Altro aspetto che rende appetibile la richiesta di una pena sostitutiva, sia pure nelle forme della semilibertà e detenzione domiciliare è la concessione anche della liberazione anticipata. Pur escludendosi (tranne l’affidamento a metà pena) l’applicazione di tutte le misure al - ternative “di cui al capo VI del titolo I” dell’ordinamento penitenziario – capo in cui è ri - compresa anche la liberazione anticipata – tuttavia l’art. 76 rende applicabile l’art. 47, comma 12-bis ord. pen. alle pene sostitutive “in quanto compatibili”. Meglio sarebbe stato un integrale richiamo all’art. 54 ord. pen. anziché alla disposizione che estende la libera - zione anticipata all’unica misura che non è pena sostitutiva (Bortolato).
Pacifica da sempre l’applicabilità della liberazione anticipata alla vecchia semidetenzione (Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 1993, n. 4964) - cui oggi è parificabile la semilibertà sostitutiva - essendo essa assimilabile in toto alla detenzione carceraria, qualche perplessità desta l’applicazione di questo beneficio alla detenzione domiciliare, alla quale non sembrerebbe riferibile il citato art. 47, comma 12-bis, ord. penit. (è lo stesso art. 54 infatti che estende la liberazione anticipata a questa misura speciale).
La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2022, tuttavia, afferma che, pur riferendosi tale disposizione all’affidamento in prova al servizio sociale, essa, presupponendo espressa - mente l’osservazione del condannato in esecuzione penale esterna e non in carcere, rap - presenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altre misure alternative) a tutte le pene sostitutive. La riduzione di pena per la liberazione anticipata può in effetti contribuire al successo ap - plicativo delle pene sostitutive, anche in rapporto alla possibilità di anticipare il momento in cui, ai sensi del nuovo art. 47, comma 3-ter ord. penit., è possibile per il condannato chiedere l’affidamento in prova al servizio sociale. Un’interpretazione differente rende - rebbe molto meno appetibili le pene sostitutive (Bortolato). > I VANTAGGI DELLA PENA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SOSTITUTIVO La valorizzazione invece, tra le pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità – attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato – con il quale può essere sostituita la pena detentiva addirittura fino a tre anni (art. 56-bis
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