L. n. 689/1981), da un lato consente di convertire una pena detentiva con una misura che il Tribunale di sorveglianza non potrebbe applicare (non esiste infatti una corrispondente mi- sura alternativa) e, dall’altro, concorre alla riduzione delle impugnazioni, essendo prevista l’inappellabilità della condanna ai lavori di pubblica utilità anche da parte del PM. Il LPU sostitutivo, pur essendo ricalcato sulle norme di cui al D.Lgs. n. 274/2000 (laddove è prevista l’omologa pena per i giudizi dinanzi al giudice di pace), assume una più marcata fisionomia di pena-programma.
Il lavoro sostitutivo comporta la prestazione di non meno di sei ore e di non più di quindici ore settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non compromettano, oltre che le esigenze di studio, famiglia e salute, anche i tempi del lavoro libero e retribuito del condannato. A richiesta specifica del condannato, quest’ultimo può essere ammesso a prestare lavoro per più di quindici ore, ma la durata giornaliera della pre - stazione non può eccedere le otto ore giornaliere. Viene comunque con - fermato, ai fini di ragguaglio alla pena detentiva sostituita, che un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore lavorati- ve (come da esempio contenuto nella relazione illustrativa, pertanto, 30 giorni di reclusione o arresto corrisponderanno a 60 ore lavorative).
Un profilo interessante della disciplina è da correlarsi al fatto che, in caso di decreto pena - le di condanna e patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, « comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione co - stituiscano reato ». La norma è chiaramente ispirata alla disciplina del LPU in materia di contravvenzioni stra - dali, nella quale la revoca della confisca ha contribuito al successo applicativo della pena sostitutiva. Nel caso della pena sostitutiva generale, tuttavia, la revoca della confisca è as - sociata esclusivamente alla scelta dei riti alternativi – decreto penale o patteggiamento – il cui utilizzo, nel suo complesso, la riforma mira a incentivare per ridurre i tempi del pro - cesso penale. All’atto pratico, tuttavia, è lecito dubitare di un numero elevato di confische facoltative irrogate a richiesta delle parti. Anche per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è prevista la possibilità di mantenere la patente di guida (decisiva anche per lo svolgimento di alcuni lavori).
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