Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Non è invece applicabile la liberazione anticipata posto che l’esecuzione è affidata al giudi - ce dell’esecuzione, cui questo beneficio è sconosciuto, e non al magistrato di sorveglianza. Vero è che almeno inizialmente c’è una certa fissità della pena sostitutiva irrogata dal giu - dice della cognizione e solo dopo metà dell’espiazione della pena è possibile passare all’af - fidamento in prova al servizio sociale (neo art. 47, comma 3-ter, ord. pen.). Quindi, di fatto ottenere la pena sostituita significa rinunciare alla possibilità di attendere la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., per cercare di avere l’affi - damento in prova o le altre misure alternative alla detenzione. D’altra parte, però, l’accesso ad una delle pene ex art. 20-bis c.p. abbrevia i tempi (soprat - tutto laddove non vi siano impugnazioni ecc.) e poi la detenzione domiciliare sostitutiva introdotta dalla riforma Cartabia non è sovrapponibile alla detenzione domiciliare ordi- naria perché ha, come visto, delle possibilità e dei contenuti che la avvicinano tantissimo all’affidamento in prova. Pertanto, bisognerà andare a vedere come il giudice della cognizione sia stimolato dalla di - fesa a formulare una detenzione domiciliare sostitutiva abbastanza ampia da assomigliare molto a un affidamento. Stesso discorso per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo che per le pene fino a tre anni rappresenta pressoché sempre la sanzione penale più vantaggiosa per il condannato e al quale la difesa deve sempre spingere, preparando prima il terreno programmatico con i servizi sociali. Infine, se la semilibertà sostitutiva presenta sulla carta ridotti spazi applicativi in termini di convenienza all’accesso alla pena, da non trascurare i casi in cui comunque la complica - ta situazione del soggetto (condanna vicina ai quattro anni, numerosi precedenti) in cui è prevedibile che, anche a distanza di tempo (attesa della definitività della sentenza, ordine di sospensione, libero sospeso, richiesta di misura alternativa e probabile rigetto del Tri - bunale di sorveglianza), aprirebbe le porte del carcere, mentre con la pena sostitutiva si potrebbe “portarsi avanti” ottenendo, una pena sostitutiva che, di fatto, significa accedere subito una misura alternativa che presenta contenuti e prescrizioni più vantaggiose della semilibertà ordinaria, nella prospettiva concreta di passare a metà percorso all’affidamen - to in prova al servizio sociale.

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