04. ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE
> LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM E LE NOTIFICHE Ricordato che le pene sostitutive possono essere concesse solo in caso di mancata sospen - sione condizionale della pena (rinvio a prima parte dell’informativa in materia, n. 48 del 20 marzo 2023) e che viene saltato il passaggio della sospensione dell’ordine di esecuzione descritto dall’art. 656, comma 5, c.p.p., la nuova disciplina esecutiva delle pene sostitutive si articola in modo tripartito: • la semilibertà e la detenzione domiciliare sostitutive sono eseguite ai sensi dell’art. 62 della L. n. 689/1981; • il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (LPU) è eseguito ai sensi dell’art. 63 della L. n. 689/1981; • la pena pecuniaria sostitutiva è eseguita ai sensi dell’art. 660 c.p.p.
L’art. 661 c.p.p. prevede che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il PM trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’art. 62 L. n. 689/1981. Tale ultima disposizione, modificata dalla riforma Cartabia, prevede che il magistrato di sorveglianza territorialmente competente è individuato in relazione al domicilio del condannato.
Il provvedimento è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Si prevede, dunque, il prolungamento del mandato fiduciario anche nella fase esecutiva, in deroga alla regola generale per cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudi- zio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’art. 656,
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