comma 5, c.p.p., anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione (Cass. pen., Sez. 1, n. 23734/2020).
Per la giurisprudenza di legittimità, « Deve ribadirsi che nel procedimento di esecuzione la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell’esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p. » (Cass. pen., Sez. 1, n. 35846/2020).
> COSA ACCADE SE IL CONDANNATO A PENA SOSTITUTIVA SI TROVA IN CUSTODIA IN CARCERE O DOMICILIARE? Di notevole interesse è capire cosa accade, in attesa dell’esecuzione, al condannato a pena sostitutiva che si trovi in misura cautelare, in particolar modo custodia in carcere e arresti domiciliari. Misure cautelari detentive e meccanismo sostitutivo sono infatti compatibili, in ragione dell’estensione del limite di pena sostituibile (De Vito). Come sottolineato nella relazione alla riforma, « la condanna a pena sostitutiva è compatibile con una quota residua di pe- ricolo di reiterazione di condotte delittuose, ai sensi dell’art. 274, comma 1. lett. c) c.p.p., posto che la stessa legge delega prevede che il giudice detti “opportune prescrizioni” che assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» . Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e per il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli ef- fetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia. Come ricorda la relazione illustrativa, la norma va letta in coordinamento con il nuovo art. 300, comma 4-bis, c.p.p., secondo il quale soltanto il condannato alla semilibertà sostitu - tiva, se sottoposto alla custodia cautelare in carcere, rimane nello stesso stato detentivo carcerario; mentre il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva non può comun - que rimanere in stato di custodia cautelare in carcere, permanendo nello stesso status li - bertatis solo se si trova agli arresti domiciliari cautelari. In entrambi i casi, il giudice può graduare la misura cautelare, ai sensi dell’art. 299 c.p.p.. Al contrario, con l’irrevocabilità della sentenza applicativa di pene sostitutive non detentive, si è ritenuto che le altre misure cautelari non avessero più ragione di restare in vita e, pertanto, perdono immediatamente efficacia.
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