Il destino delle misure cautelari è, quindi, tassativamente indicato nella norma di nuova introduzione di cui all’art. 300, comma 4-bis, c.p.p. e può essere così riassunto: • incompatibilità della prosecuzione delle misure custodiali in caso di sostituzione con la pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità: « Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo (...) non può essere mantenuta la custodia cautelare» ; • incompatibilità della prosecuzione della sola custodia cautelare in car- cere con la condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, potendo dunque il condannato rimanere in regime di arresti domici- liari: « Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere »; • compatibilità della prosecuzione della custodia cautelare in carcere con l’applicazione della pena sostitutiva della semilibertà. È fatto esplicita - mente salvo (né poteva essere diversamente) il potere del giudice di so - stituire, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., la misura in essere con altra misura meno grave di cui ricorrano i presupposti.
> NUOVE IPOTESI DI SOSPENSIONE DEI TERMINI CAUTELARI E DI FUNGIBILITÀ Sempre in materia cautelare, si registrano due novelle, introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022, resesi necessarie a seguito delle neonate pene sostitutive. La prima è strettamente connes - sa all’adozione del modello bifasico – sospensione del processo e rinvio a ulteriore udien - za per acquisire informazioni dall’UEPE – ha comportato la necessità di introdurre una nuova causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia, sancita dall’art. 304 c.p.p. e non eccedente il termine di 60 giorni. Si potranno ben dare casi – e si daranno, stante il superlavoro cui saranno costretti gli UEPE – che il giudice non riesca a decidere sulla sostituzione nei 60 giorni stabiliti dall’art. 545-bis c.p.p., ma la causa di sospensione, a garanzia del condannato, rimarrà rigorosamente ancorata al termine massimo di 60 giorni (De Vito). La seconda novella statuisce che il tempo trascorso in misura custodiale deve considerarsi a tutti gli effetti pena espiata. Con riferimento alla fungibilità, inoltre, l’art. 657 c.p.p. rimette in capo al condannato la scelta in ordine alla possibilità di chiedere al pubblico ministero – al giudice, in caso di
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