lavoro di pubblica utilità – che i periodi di custodia cautelare o di pena detentiva espiata, previo ragguaglio, vengano scomputati dalle pene sostitutive.
> COSA ACCADE SE IL CONDANNATO A PENA SOSTITUTIVA È IN CUSTODIA CAUTE- LARE PER ALTRO? Le ipotesi a cui si è fatto riferimento attengono ai casi in cui il soggetto cui viene inflitta la pena sostitutiva è sottoposto a misura cautelare per lo stesso reato. Cosa succede, invece, se il condannato a pena sostitutiva si trova, al momento in diviene definitiva la pena sosti - tutiva, detenuto in custodia cautelare in carcere per altro reato? In questi casi, si mutuerà la giurisprudenza pacifica con riguardo alle misure alternative alla detenzione.
«Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecu- zione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale» (Cass. pen., Sez. 1, n. 35846/2020).
Alla stessa stregua, l’esecuzione della pena sostitutiva verrà posticipata una volta che sarà cessata la custodia cautelare. Ancora, vi è da chiedersi: e se la condanna per il reato per cui è applicata la custodia caute - lare diviene definitiva e l’imputato si trova sempre in regime custodiale? In questo caso, si applica l’art. 68 L. n. 689/1981, come modificato dalla Riforma Cartabia, per il quale « l’esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del la - voro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l’esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva » (sulla sospensione, si rinvia alla prossima informativa). > IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO PER SEMILIBERTÀ E DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA: DE PLANO DINANZI AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Il D.Lgs. n. 150/2022 ha previsto specifiche norme che disciplinano nel dettaglio l’esecuzio - ne affidata al magistrato di sorveglianza, il quale procederà a norma dell’art. 678, comma 1-bis, c.p.p., quindi de plano (non in udienza), con procedimento camerale non partecipato
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