Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni dettate dal giudice di cognizione, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza la cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva. In questa fase, il magistrato di sorveglianza provvede limitatamente ai profili esecutivi e alle eventuali modifiche delle prescrizioni necessarie ad adeguare le stesse alle mutate condizioni di fatto che possono essersi verificate nel tempo intercorso tra la pronuncia del giudice di primo grado e la ricezione degli atti da parte della sorveglianza. Il magistrato non potrà modificare la tipologia di pena sostitutiva applicata, neppure – sottolinea la relazione illustrativa – « se meno incisiva sulla libertà personale o ritenuta più rieducativa. La pena sostitutiva, infatti, è stabilita dal giudice, non è alternativa all’esecu - zione di una pena principale ed è quindi coperta dal giudicato ». > IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA SOGGETTO AL DECISUM DEL GIUDICE DI COGNIZIONE Come afferma il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, « il magistrato di sor- veglianza deve infatti procedere a quello che ritengo l’atto più importante per la buona riuscita del sistema: la verifica dell’attualità delle prescrizioni che confermerà o, se ne - cessario, modificherà con ordinanza impugnabile avanti allo stesso magistrato ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p.. Qui mi rivolgo ai colleghi della sorveglianza: bisognerà porre particolare attenzione a questo intervento della magistratura di sorveglianza, dovendosi essa limitare alla mera attualizzazione delle prescrizioni e non cedere alla tentazione di ricondurre queste ultime agli schemi, talvolta tralatizi, propri del suo modo di operare nel campo delle misure alternative. Sarà naturale il desiderio di governare la misura (che è e rimane una pena sostitutiva e non una misura alternativa) secondo personali parametri ma credo che qui il magistrato di sorveglianza sia schiavo, più che in altre occasioni, di quanto ha deciso il giudice della condanna alle cui statuizioni deve adeguarsi. Mi spiego meglio: un irrigidimento a priori delle prescrizioni sarebbe ad esempio irragionevole (ad es. la riduzione dell’ambito territoriale di movimento), l’aggiunta di una prescrizione non prevista in origine e non necessitata dall’attualizzazione sarebbe a mio giudizio addirittura illegittima anche perché, ad esempio, le prescrizioni cd ‘comuni’ dell’art. 56-ter (tranne quella dell’obbligo di permanenza in ambito regionale) non sono in alcun modo modifica - bili (art.64, comma 4) anche se mutano le condizioni di fatto. Nel governo di queste pene (ripeto “pene” e non “misure”) sarà necessario il rispetto della statuizione giudiziale da un lato e, dall’altro, molto buon senso » (Bortolato).

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