Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

> POSSIBILE TRASFORMAZIONE DELLA MISURA SOSTITUTIVA PER SOPRAVVENUTA E INCOLPEVOLE CARENZA DEI PRESUPPOSTI APPLICATIVI Altre voci autorevoli, sempre all’interno della magistratura di sorveglianza, ravvisano, nell’impossibilità di modificare la species delle pene sostitutiva (neppure in melius ), una pericolosa rigidità che rischia di inceppare il meccanismo esecutivo che, invece, si vorrebbe connotato da speditezza ed effettività (Fiorentin). I tempi, probabilmente non brevi, che nella maggioranza dei casi intercorreranno tra la decisione del giudice di cognizione sulla tipologia di pena applicabile e il momento in cui il magistrato di sorveglianza procederà alla verifica dei presupposti rischiano, infatti, di produrre situazioni in cui la misura originariamente applicata non sia più eseguibile (ad, esempio, la sopravvenuta perdita di lavoro, del domicilio, ovvero dell’aggravarsi delle con - dizioni di salute del condannato), creando un impasse difficilmente superabile se non con una decisione del magistrato di sorveglianza anche modificativa di quella assunta in sede processuale. Più l’intervallo si dilaterà – in ragione, ad esempio, dei tempi per decidere sulle impugnazioni –, più si correrà il rischio di mutamenti delle condizioni di fatto sottese alla scelta del giudice, con la necessità di un più lungo e approfondito lavoro istruttorio del magistrato di sorveglianza e un conseguente ampliamento della forbice temporale tra la decisione sulla pena e la concreta esecuzione della medesima (De Vito).

In questi casi, proprio per superare tali difficoltà, in assenza di una espressa previsione di legge a regolare l’ipotesi di sopravvenuta e incolpevole carenza dei presupposti applicativi della pena sostitutiva, pare possibile adottare un provvedimento di “cessazione” della misura o di trasformazione della medesima in alternativa al ripristino della pena detentiva sostituita, in analogia alla prassi invalsa nella magistratura di sorveglianza in relazione alle fattispecie in cui la misura alternativa viene meno per mancanza sopravvenuta di alcuno dei presupposti o delle condizioni di applicabilità, cioè per il fatto incolpevole del condannato (ancora Fiorentin).

> ORDINE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ DI PS, ALL’UEPE O AL DIRETTORE DEL CARCERE L’ordinanza del magistrato di sorveglianza è immediatamente trasmessa all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato ovvero, in mancanza di questo, al co - mando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente. L’ordinanza è trasmessa anche all’UEPE e, in caso di semilibertà, al direttore dell’istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato al DAP.

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