Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Si pone il dubbio se, in caso di applicazione delle misure restrittive della semilibertà e della detenzione domiciliare, ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza sia necessaria l’emissione di un ordine di esecuzione da parte della competente Procura ai sensi dell’art. 659 c.p.p.. Nel silenzio della nuova disciplina, pare applicabile l’appena richiamata disposizione processuale di carattere generale, che riguarda ogni provvedimento del giudice di sorveglianza de libertate. Soccorre, altresì, la formulazione dell’art. 68 L. n. 689/1981 nella sua nuova formulazione che appare implicitamente prevedere l’emissione di un ordine di esecuzione nei confronti del condannato ammesso alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o al LPU.

Appena ricevuta l’ordinanza, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiun - gendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all’UEPE, territorialmente competente provvedendo, altresì, al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed all’apposizione sui documenti equipollen - ti all’annotazione “documento non valido per l’espatrio”, limitatamente alla durata della pena, che decorre dal giorno in cui il condannato è sottoposto alle prescrizioni. Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è tra - smessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipata - mente l’organo di polizia della dimissione del condannato. In questo caso, la pena sostitu - tiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della scarcerazione. > L’ESECUZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SOSTITUTIVO Il nuovo comma 1-bis dell’art. 661 c.p.p. prevede che l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’art. 63 L. n. 689/1981 che si occupa dell’esecuzione del LPU sostitutivo. Si prevede che la sentenza irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano det - ta pena sostitutiva sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al Comando dell’Arma dei Cara - binieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all’UEPE che provvede a prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al PM per gli adempimenti di cui all’art. 70 L. n. 689/1981, che riguardano essenzialmente un eventuale provvedimento di cumulo.

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