> L’ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE “CONCORRENTI” All’uopo, l’art. 70 prevede che in caso di pronuncia di più sentenze (o decreti penali di con - danna) a pena sostitutiva nei confronti della medesima persona si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. da 71 a 80 c.p. e quella di cui all’art. 663 c.p.p.. L’art. 70 L. n. 689/1981, tuttavia, specifica che se il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene distinta - mente, con possibilità di sforare i limiti per la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità. Quest’ultimo, ad esempio, potrà superare il limite di tre anni (non di quattro) se risulta il portato di diverse sentenze, ciascuna delle quali lo applica nel limite di tre anni. La relazio - ne illustrativa esemplifica, a tale proposito, il caso di due condanne a due anni ciascuna a lavoro di pubblica utilità sostitutivo che, secondo la nuova disciplina comporta l’esecuzio - ne di quattro anni di LPU, non già di tre anni di LPU e un anno di detenzione domiciliare. Se il cumulo supera i quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo il caso che il residuo da espiare non superi i quattro anni.
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