anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato la pena.
> RAPPORTO CON ALTRE PENE, MISURE CAUTELARI E SOSPENSIONI Nel rispetto del principio di prevalenza, in fase esecutiva, delle pene principali, l’art. 68 della L. n. 689/1981, così come riformulato dal D.Lgs. n. 150/2022, prevede che: • l’esecuzione della libertà semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitu - tiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa ex lege in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; o (ancora), in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. Spetta al giudice che ha in carico l’esecuzione della pena sostitutiva determinare l’enti - tà residua, che riprenderà il suo corso – salvo non venga disposta la revoca – dal gior - no successivo a quello della cessazione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti; • al contrario, l’ordine di esecuzione di pene sostitutive non sospende l’esecuzione della pena detentiva, il corso della custodia cautelare e quello delle misure di sicurezza detentive. > COSA ACCADE SE IL CONDANNATO A PENA SOSTITUTIVA È AGLI ARRESTI DOMI- CILIARI PER ALTRO? In questi casi si può prendere a prestito la giurisprudenza formatasi con riguardo alle mi - sure alternative.
«Il sopraggiungere della misura cautelare degli arresti domiciliari nei con- fronti di soggetto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere il corso di quest’ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile» (Cass. pen., Sez. 6, n. 15925/2013).
Stessa soluzione è auspicabilmente da attuare con riguarda alle pene sostitutive.
> RINVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE PER MOTIVI DI SALUTE Di particolare pregio appare la possibilità di applicare gli istituti del rinvio obbligatorio o facoltativo della pena i cui agli artt. 146 e 147 c.p. alle pene sostitutive, lavoro di pubblica utilità compreso. Sono pene che comportano prospettive di impegno per l’essere umano, incompatibili, ad esempio, con una situazione di infermità (De Vito).
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