Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Il differimento della pena sostitutiva è disposto dal Tribunale di sorveglianza (richiamo esplicito all’art. 684 c.p.p.) e, in prima battuta in via cautelare ed urgente, dal magistrato di sorveglianza, ma solo per semilibertà e detenzione domiciliare. Per il LPU provvede il giudice di cognizione. > REVOCA DELLE PENE SOSTITUTIVE La fase patologica dell’esecuzione è regolata dal nuovo testo dell’art. 66 L. n. 689/81. La di - sciplina è in parte ispirata a quella prevista dall’art. 51-ter ord. penit., come riscritto dal D.Lgs n. 123/2018, e detta criteri per limitare il più possibile il ricorso alla revoca della misura.

L’art. 66 L. n. 689/1981, integralmente riscritto dall’art. 71, lettera p) del D. Lgs n. 150/2022, rubricato “Revoca per inosservanza delle prescrizioni”, così dispone: «Salvo quanto previsto dall’articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell’istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista dall’articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli. Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità».

L’intento riformatore è connotato dalla mitezza della risposta sanzionatoria che vede l’e - ventualità della conversione della pena sostitutiva come extrema ratio , a fronte della pos - sibilità, per il giudice di adottare soluzioni più graduali proporzionali alla gravità della vio - lazione accertata, che possono andare: • dalla mera ammonizione; • alla modifica delle prescrizioni; • alla trasformazione della pena in altra più restrittiva (ad esempio passando dalla de- tenzione domiciliare alla semilibertà);

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