Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

• fino alla conseguenza estrema costituita dalla revoca della pena sostitutiva e dalla con- versione della stessa nella corrispondente pena detentiva. In quest’ultima evenienza, nessuna possibilità di richiedere misure alternative se non dopo l’espiazione di metà pena, salvo il caso di condannati minorenni (art. 67 L. n. 689/1981, in combinato dispo - sto col nuovo art. 47, comma 3-ter, ord. penit.). > PECULIARITÀ DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA E CONSEGUENZE Particolare è la revoca della pena sostitutiva (art. 66): disposta sempre dal magistrato di sorveglianza (e non dal Tribunale) per semilibertà e detenzione domiciliare, senza sospen - sione cautelativa (importante differenza rispetto al sistema delle misure alternative) e nei casi tassativamente previsti dall’art. 68, in udienza partecipata (art. 666 c.p.p.), così come per il giudice dell’esecuzione quanto ai lavori di pubblica utilità. La revoca preclude per tre anni l’applicazione di altre pene sostitutive, così come la com - missione di un delitto non colposo durante la loro esecuzione (è l’omologo art. 58-quater ord. pen.). La revoca di una misura alternativa non ha dunque effetti preclusivi sull’applicazione di pene sostitutive (è questa un’ulteriore condizione di ‘appetibilità’ della scelta delle pene sostitutive) mentre la revoca di una pena sostitutiva sì (Fiorentin). > IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PENALE DI CHI SI TROVA IN ESECUZIONE DI PENA SOSTITUTIVA L’art. 72 L. n. 689/1981, nella sua novellata versione, si occupa delle conseguenze di condotte di soggetti sottoposti a pene sostitutive che implichino profili di responsabilità penale.

«Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione do- miciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall’istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell’artico- lo 56 è punito ai sensi del primo comma dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell’articolo 385 del codice penale. Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 28 ago- sto 2000, n. 274. La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità».

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