Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Adottando lo stesso approccio selettivo delle ipotesi di revoca, secondo lo stesso art. 72 L. n. 689/1981, «La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l’esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte re- sidua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare in- compatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 58. La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto com- ma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la de- tenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giu- dice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo».

L’eventuale revoca, pertanto, non ha carattere automatico e dovrà essere motivata su que - sto specifico punto dell’incompatibilità. Il complessivo trattamento normativo della fase patologica dell’esecuzione è pervaso da una logica di rigore temperato, mirata a circondare la conversione in pena detentiva origi - naria di particolari e stringenti obblighi motivazionali. Per questo motivo, merita un posto d’onore tra i parametri ermeneutici della riforma (De Vito). > PONTI D’ORO AL CONDANNATO CHE PAGA E REVOCA DELLA PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA La riforma Cartabia adotta una “politica dei ponti d’oro” per favorire l’adempimento spontaneo del pagamento della pena da parte del condannato. L’ordine di esecuzione contiene l’avviso al condannato che – salvo sia stato già disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna – egli può depositare presso la segreteria del PM, entro 20 giorni, istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 133-ter c.p.. In questo caso il PM trasmette gli atti al magi - strato di sorveglianza che procede de plano alla rateizzazione ex art. 667, comma 4, c.p.p..

Gli snodi procedimentali successivi coinvolgono il PM, al quale spetta la verifica dell’avvenuto pagamento della pena pecuniaria entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione. Se il riscontro è positivo, il PM dichiara l’avvenuta esecuzione della pena (nel caso di pagamento rateale, tale declaratoria è formalizzata dopo il pagamento dell’ultima rata). In caso contrario, accertato il mancato pagamento della pena pecuniaria, o di una rata della stessa, il PM trasmette gli atti al magistrato sorveglianza competente per la conversione della pena ai sensi degli artt. 102 e 103 l. n. 689/1981, ovvero quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’art. 71 della medesima legge.

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