Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

L’art. 71 detta proprio disposizioni in materia di revoca e di conversione della stessa per mancato pagamento, rinviando anzitutto all’art. 660 c.p.p. per quanto attiene ai profi - li procedimentali. Specifiche norme sono inoltre dettate per il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva (o della parte residua non pagata, qualora sia stato disposto il pagamento rateale) nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica a tali fattispecie il disposto dell’art. 58 L. n. 689/1981 in materia di scelta discre - zionale del giudice sulla tipologia di pena sostitutiva da applicare nel caso concreto. Un’ipotesi particolare riguarda il caso in cui le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione rendano impossibile il pagamento entro il ter - mine indicato nell’ordine di esecuzione. In tale ipotesi, la pena pecuniaria sostitutiva (o la parte residua di essa in caso di pagamento rateale parziale) è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domi - ciliare sostitutiva. > CONCLUSIONI Volendo trarre le conclusioni di questo lungo viaggio in uno dei pilastri veramente rivolu- zionari della riforma Cartabia – quello dell’uscita della visione carcero-centrica e l’ingres - so di nuove pene sostitutive che si affiancano alternativamente alla sanzione penale de - tentiva – occorre sottolineare che la relativa disciplina analizzata tende attribuire un ruolo più ampio alle pene sostitutive, a scapito evidentemente, della pena detentiva: o, almeno, a scapito della ‘pena carceraria’ (Dolcini), cercando, inoltre, di rendere più appetibili le pene sostitutive anche rispetto alle misure alternative alla detenzione. La detenzione breve è spia del fallimento del principio del carcere come extrema ratio ; è la cartina di tornasole dell’iniquità della pena carceraria che, in Italia come altrove nel mon - do, colpisce per lo più, anche e proprio nella fascia della pena detentiva breve, persone ai margini della società: poveri, immigrati, senza fissa dimora, tossicodipendenti, persone con disagio psichico. Tutti candidati a una inevitabile reiterazione del reato, al reingresso in carcere attraverso porte girevoli, non sbarrate da un’azione rieducativa che, come da sempre si insegna, è tanto più difficile quanto più la detenzione è breve (Gatta). La certezza della pena, con le nuove pene sostitutive non è la certezza del carcere, ma è la certezza di alternative effettive ed efficaci, che entro l’area della pena breve meglio posso - no assicurare il reinserimento sociale e l’abbattimento dei tassi di recidiva, nell’interesse della collettività.

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