01. IL PERIMETRO DELLE NUOVE PENE SOSTITUTIVE > IL RANGE APPLICATIVO Prima di verificare quale sia il sentiero più vantaggioso per l’imputato da percorrere in or - dine alla pena (diversa da quella detentiva), giova ricordare che l’ampliamento dell’arse - nale sanzionatorio viene realizzato attraverso una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Si cerca di dare risposta al problema dei c.d. “liberi sospesi”, migliaia di condannati a pene inferiori ai quattro anni che hanno accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Per rendere effettive e tempestive le condanne, ora sarà il giudice di cognizione all’esito di un’udienza di senten- cing , sul modello anglosassone, ad applicare subito le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. Per superare l’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato, fino a ridurre la pena detentiva al ruolo residuale che le è assegnato dalla Costituzione (dove si dice che tutte le pene devono tendere alla rieducazione del condannato), l’art. 1, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 150/2022, già nella rubrica del neo art. 20-bis c.p., rinomina le sanzioni so - stitutive come « pene sostitutive delle pene detentive brevi », sottolineando che di vere e proprie pene si tratta, ancorché non carcerarie (o non integralmente destinate ad essere eseguite in carcere):
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