Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi)

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 no- vembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva;

2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono es- sere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di con- danna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.»

Il passaggio innovativo della riforma si colloca proprio nella definitiva abolizione – a di- stanza di quarant’anni esatti dalla loro introduzione con L. n. 689/1981 – delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, preso atto del loro fallimento (secondo i dati diffusi dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti, nella citata relazione al Parlamento 2022, nella sezione Mappe e Dati, al 30 aprile 2022 si registravano su scala nazionale appena 5 casi di semidetenzione e 109 di libertà controllata), e nel subentro, in luogo di quelle, di due misure sino ad oggi collegate alla dinamica esecutiva della pena e applicabili soltanto dal magistrato di sorveglianza: la semilibertà e la detenzione domici- liare. Accanto ad esse, tra i surrogati del carcere direttamente comminabili dal giudice della condanna, trovano ora spazio anche i lavori di pubblica utilità, mentre rimane la previsione della pena pecuniaria per sostituire le pene detentive di entità più contenuta. Appare evidente che il D. Lgs. n. 150/2022 costituisca un ripensamento non soltanto dell’ap - parato parallelo delle sanzioni sostitutive, ma più in generale di tutto il sistema sanziona - torio e del conseguente approccio ad esso da parte del giudice penale. Non si è trattato di maquillage, ma di una svolta copernicana: il momento di applicazione della pena fuoriesce dal monopolio del giudice di cognizione per diventare perno di una fase processuale partecipata anche dall’imputato e dal difensore. Un mutamento di paradigma nella direzione di un sentencing che chiama sia il giudice (più defilata la posizione del pubblico ministero) sia il difensore a uno sforzo di rinnovamento del bagaglio culturale e dell’approccio metodologico (De Vito).

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