> PENA SOSTITUIBILE FINO A QUATTRO ANNI E SOLO OVE NON SIA SOSPENDIBILE Oltre a ridisegnare il volto delle sanzioni sostitutive, l’altra novità importante è rappre - sentata dall’innalzamento da due a quattro anni del limite massimo entro il quale la pena detentiva potrà essere sostituita dal giudice. La riforma Cartabia fa venir meno l’equazione tra pena detentiva sospendibile e pena de - tentiva sostituibile. La nozione legale di pena detentiva breve muta radicalmente: il limite massimo passa da due a quattro anni. Pena breve non è più quella che consente l’applica - zione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p.. La soglia della pena sostituibile finisce per coincidere con il limite edittale della pena so - spendibile in sede esecutiva ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. – integrato dalla sen - tenza 2 marzo 2018, n. 41 della Corte costituzionale – e con quello entro il quale può essere ottenuta la misura di comunità dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, com - ma 3-bis, ord. pen.). Si tratta – ricorda la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2022 – della « massima estensione possibile ». Pertanto, il concetto di pena detentiva “breve”, sostituibile con pene non detentive o se - mi-detentive, cambia e raddoppia. Si spezza la sovrapposizione tra l’area delle sanzioni sostitutive e quella della sospensione condizionale della pena (che ha comportato la steri - lizzazione delle sanzioni sostitutive, meno appetibili di una mera sospensione dell’esecu - zione della pena) e si fa coincidere il limite di pena detentiva sostituibile con quello della pena soggetta a sospensione dell’ordine di esecuzione, in vista della richiesta di una misura alternativa alla detenzione. Il nuovo perimetro delle pene detentive brevi, oltre ad assumere un’importanza baricen - trica per l’interprete, traccia un confine tra una penalità a bassa intensità, nella quale è possibile un’espiazione integralmente extra-carceraria, e una penalità ad alta intensità, nella quale l’ingresso in carcere – salvo fattori eccezionali esterni (età, figli minori, per - corsi terapeutici, salute) – rimane obbligatorio.
La disposizione che più di ogni altra dimostra ed esplicita il tentativo di ri - lanciare questo strumento al tempo stesso deflattivo della condanna car- ceraria e rieducativo effettivo dei condannati nei circuiti sani della società, è l’espressa esclusione della possibilità di sospendere condizionalmente le pene sostitutive (art. 61-bis L. n. 689/1981). Attraverso tale modifica si cerca di dare nuova linfa al sistema sostitutivo e rinnegando la natura di pene autonome delle pene sostitutive riaffermandone piuttosto la natura di modalità esecutiva della pena comminata, alternative esse stesse alla sospensione condizionale.
7
Made with FlippingBook Online newsletter maker