Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

Tra sospensione condizionale della pena e applicazione di pene sostitutive si stabilisce ora un regime di incompatibilità: se la pena è sospesa non può essere sostituita; se la pena è sostituita non può essere sospesa. Chiaro che tale incompatibilità è favorita dal disalline - amento tra limiti di pena necessari per ottenere la sospensione (due anni) e quelli (quattro anni) in relazione ai quali è possibile ottenere la sostituzione. Tuttavia, la previsione che fa esplicito divieto di sospendere la pena sostitutiva, quando la medesima è applicata entro il limite edittale in cui concorre con l’istituto di cui all’art. 163 c.p. si rivela determinante per un’effettiva rivitalizzazione del meccanismo sostitutivo, sino ad oggi paralizzato anche dalla sospensione condizionale. > PENE SOSTITUTIVE E ACCESSO AL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA Rimane comunque, per il condannato a pena sostitutiva, la possibilità di ottenere la non menzione della condanna negli stessi limiti temporali previsti dall’art. 175 c.p.. Soluzione condividibile da un punto di vista rieducativo quanto imposta dalla ragionevo- lezza: impensabile che lo stigma della menzione, con i suoi connotati desocializzanti, non operi nei confronti del condannato a pena detentiva e colpisca invece un condannato rite- nuto meritevole di sostituzione. Tale beneficio della non menzione dovrà essere inserito nel piatto della bilancia delle pene sostitutive quale elemento aggiuntivo che può orientare la scelta verso una delle nuove sanzioni penali introdotte nell’art. 20-bis c.p.. > PER IL CALCOLO DEL LIMITE DI PENA SOSTITUIBILE SI TIENE CONTO DELLA CONTINUAZIONE Al contrario, giova ricordare, per la verifica del tetto massimo di pena sostituibile, che:

ai fini della determinazione dei limiti di pena entro i quali è possibile pervenire alla sostituzione, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 c.p. (art. 53, comma 3, L. n. 689/1981). Ciò significa, come sottolineato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, che « il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni ».

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