Nuove pene sostitutive Rif Cartabia

La previsione sembra di sfavore rispetto al precedente regime – in cui era possibile tener conto soltanto della pena da infliggere per il reato più grave, con conseguente possibilità di applicare pene sostitutive anche nel caso di successivo aumento massimo (il triplo) per il concorso formale o la continuazione – ma rappresenta l’inevitabile portato all’estensione sino a quattro anni della pena detentiva breve: un conto era sostituire sei anni (due anni per il reato più grave aumentato del triplo), un conto sarebbe ora sostituire una pena poten - zialmente di dodici anni. Pena detentiva breve, dunque, si conferma quella entro il limite massimo dei quattro anni, comprensivi degli aumenti ex art. 81 c.p.. > IL NUOVO QUADRO DELLE IPOTESI “OSTATIVE” ALLA SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA La riforma Cartabia è intervenuta nel riscrivere i casi in cui la pena non potrà essere sosti - tuita dal giudice della cognizione:

Il nuovo art. 59 L. n. 689/1981 così recita: 1. La pena detentiva non può essere sostituita:

a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pub- blica utilità ai sensi dell’articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata (ciò a conferma della prospettiva del carcere come sanzione davvero residuale, di autentica extrema ratio). La preclusione in og- getto sanziona la cattiva prova fornita dal condannato nell’esecuzione di una pena sostitutiva precedentemente applicata per un diverso reato: il modello di riferimento è offerto dall’art. 58-quater, commi 2 e 3, ord. pen. (immodificato dalla riforma Cartabia) in tema di misure alternative alla detenzione; la logica sottostante è quella stessa che ispira l’art. 58, comma 1, ultimo periodo, Legge n. 689/1981, nella versione dell’art. 71, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 150/2022, nel quale si legge che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sus- sistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». L’effetto che si può attendere da tale disciplina è duplice: prevenire futuri insuccessi nell’esecuzione di pene sostitutive e incentivare la corretta esecuzione delle pene sostitutive, vecchie e nuove.

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