a cura di Carmelo Minnella
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE: IL CORRETTIVO CARTABIA 2024 D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, pubblicato in G.U. n. 67 del 20 marzo 2024
Il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, intitolato “Disposizioni integrative e correttive del de- creto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, è stato pubblicato nella Gazzet - ta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024 ed è entrato in vigore il 4 aprile 2024. Il c.d. decreto correttivo Cartabia apporta in alcuni punti un restyling dell’ampio intervento rifor- matore del D.Lgs. n. 150/2022, in altri ridisegna alcuni istituti, potenziandone la portata applicati- va (per tutte, le modifiche in materia di pene sostitutive). Più precisamente, in adempimento dell’art. 1, comma 4, della legge delega n. 134/2021, il Governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l’adozione del D.Lgs. n. 150/2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia e nel rispetto dei medesimi criteri e principi diretti- vi, ha adottato disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. Il provvedimento si compone di 11 articoli, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma e per superare alcuni orientamenti giurisprudenziali sui quali si sono registrati dei contrasti interpretativi.
Autore Carmelo Minnella , Avvocato Cassazionista specializzato in materie afferenti all’area pena- listica, autore di numerose riviste scientifiche, ha insegnato didattica integrativa dal 2012 al 2018 in diritto penale alla Link Campus University e dal 2019 è cultore di diritto penitenziario nella facoltà di Giurisprudenza di Catania.
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Indice
01. DIRITTO PENALE 7 1. IL DELITTO DI LESIONI PERSONALI LIEVI E LIEVISSIME IN DANNO DI ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA 7 1.1. Le interpolazioni del d.lgs. n. 31/2024 8 1.2. Circostanza aggravante o figura autonoma di reato? 9 > 1.2.1. Possibili scenari 11 2. LE MODIFICHE ALLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE DI DANNEGGIAMENTO 12 2.1. L’applicabilità ai processi in corso 13 2.2. Rivisitazione della disciplina transitoria 14 3. MODIFICHE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE 16 4. LIMITATO IL PERIMETRO DELL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI 18 02. LE PENE SOSTITUTIVE 23 1. PREMESSA 23 2. LA CENTRALITÀ DEL CONSENSO DELL’IMPUTATO PER ACCEDERE ALLE PENE SOSTITUTIVE 23 3. LE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI: SENTENCING SOLO EVENTUALE 24 4. LA PREZIOSA GIURISPRUDENZA SULLA NECESSARIA LA “PREVIA” PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA… 28 4.1. Se si entra nella “scansione bifasica” occorre rispettare le regole procedurali 30 5. PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO: IL TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA VARIA A SECONDA DELLA TRATTAZIONE “SCRITTA” OD “ORALE” DEL GIUDIZIO DI APPELLO 32 5.1. Pene sostitutive in appello qualora la pena in appello “scenda” fino a quattro anni 34 5.2. Il ridimensionamento del modello bifasico pure dinanzi alla Corte di appello 34 5.3. Anche in appello, se non c’è il consenso niente pene sostitutiva ex officio 36 5.4. Il favor sostitutionis e la “necessaria continuità” tra giudizio di primo e secondo grado 36
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5.5. Coordinamento anche con la richiesta di concordato sui motivi di appello
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6. LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE PENE SOSTITUTIVE
6.1. Vuoto di tutela nel caso in cui l’impugnazione non viene presentata e il processo è “solo formalmente” pendente? 42 6.2. Anche se il ricorso per cassazione presentato viene dichiarato inammissibile è possibile chiedere la pena sostitutiva al giudice dell’esecuzione 44 7. REVOCA DELLA PENA SOSTITUTIVA PER CONDANNA SOPRAVVENUTA 45 03. LE INDAGINI PRELIMINARI 47 1. LA “RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA”… 47 1.1. anche per i reati di competenza del giudice di pace … 49 1.2. … e per la responsabilità da reato degli enti 49 2. LA CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI: I RIMEDI CONTRO LA STASI DEL PROCEDIMENTO 52 3. LE MODIFICHE IN MATERIA DI AVOCAZIONE 52 4. LE ULTERIORI MODIFICHE ALLA FASE DELLA CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI 54 5. RIDISEGNATA LA DISCIPLINA DELLA “FASE DI STALLO” IN SEDE DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI 55 6. UN PASSO INDIETRO: DALLA RIFORMA CARTABIA… 56 6.1. … al decreto Correttivo 2024 57 7. IL TERMINE DI RIFLESSIONE 58 8. IL DEPOSITO DEGLI ATTI E IL DIRITTO DI ESAMINARLA ED ESTRARNE COPIA 58 9. LA RICHIESTA MOTIVATA DI DIFFERIMENTO DEL DEPOSITO E L’INTERVENTO DEL GIP 59 10. L’ORDINE GIUDIZIALE DI ASSUMERE LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE 60 11. IL POTERE DI INTERVENTO DEL GIUDICE 61 12. E SE NON VIENE OSSERVATO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE? 63 13. L’INTERVENTO ORDINATORIO DEL PROCURATORE GENERALE NEL CASO DI STASI PATOLOGICA 63 14. LA RIFORMA DELL’ART. 127 DISP. ATT. C.P.P. 64
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04. L E NOTIFICHE, IL PROCESSO IN ASSENZA, I RITI ALTERNATIVI E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
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1. LE NOTIFICHE
1.1. Le modifiche delle notifiche alla persona offesa 1.2. Le modifiche delle notifiche all’imputato non detenuto
1.3. Il diritto intertemporale in tema di notifiche 1.4. Modifiche alla comunicazione di cortesia
2. IL PROCESSO IN ABSENTIA 68 2.1. Sentenza per mancata conoscenza del processo dell’imputato: muta il mese dell’udienza qualora l’imputato venga rintracciato 68 2.2. Summa divisio : assenza volontaria e assenza involontaria mancata conoscenza) 69 2.3. Il restyling in materia di latitanza 71 2.4. Inseriti gli avvisi del processo in assenza nel giudizio per direttissima e immediato… 72 2.5. … e nel giudizio di appello 73 2.6. Restituzione nel termine o rescissione del giudicato nel caso di assenza inconsapevole 73 2.7. Modifiche alle disposizioni transitorie in materia di assenza: durante le ricerche stop alla prescrizione 74 3. I GIUDIZI SPECIALI 76 3.1. Le novità in tema di giudizio abbreviato condizionato 76 3.2. Sconto d’ufficio in caso di mancata impugnazione della sentenza 77 3.3. Le novelle in materia di procedimento per decreto 78 3.4. Le novità in materia di udienza predibattimentale 79 4. LA GIUSTIZIA RIPARATIVA 80 4.1. Le modifiche del decreto correttivo 80 05. IL PROCESSO PENALE TELEMATICO, LE MODIFICHE ALL’APPELLO E ALLE IMPUGNAZIONI DEL PG 83 1. IL PROCESSO PENALE TELEMATICO 83 1.1. Il restyling alla digitalizzazione 83 2. IMPUGNAZIONI 86
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2.1. In attesa del portale, il Procuratore generale può depositare cartaceo nella cancelleria del giudice ad quem
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3. IMPUGNAZIONI PENALI
3.1. DAL 1° LUGLIO 2024 IN VIGORE IL RITO CARTABIA 3.2. Il rito Covid per il giudizio di appello 3.3. Il rito Covid per il giudizio di Cassazione
3.4. Il rito Cartabia in appello
3.5. I casi di trattazione orale in appello disposti ex officio
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3.6. Il rito Cartabia in Cassazione
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3.7. I casi di trattazione orale in cassazione disposti ex officio
3.8. Il recente d.l. n. 89/2024 e le introdotte diverse tempistiche del rito Covid nei procedimenti camerali partecipati di cassazione
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3.9. Il diritto transitorio
3.10. Rito Covid rimasto in vigore fino al 30 giugno 2024 96 3.11.I problemi di passaggio tra rito Covid e rito Cartabia con riguardo al (diverso) termine per comparire in appello 97 3.12. Il passaggio dal “rito Covid” al “rito Cartabia” non è indolore per gli avvocati: i vulnus al diritto di difesa 98 4. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE – GIURISPRUDENZA 99 5. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE TEMPESTIVA 100 6. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE TARDIVA 102
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01. DIRITTO PENALE Il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 – entrato in vigore il 4 aprile 2024 – ha apportato poche, ma importanti, modifiche al diritto penale , eliminando profili di irragionevolezza. Come evidenzia la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione penale n. 15 del 16 aprile 2024, sul versante penalistico sostanziale , il correttivo, oltre che in una ipotesi specifica in tema di prescrizione (legata al procedimento in absentia ) e di contravvenzioni alimentari, (re)interviene, all’art. 1, sulla parte speciale del codice penale in tema di condi - zioni di procedibilità delle fattispecie di cui all’art. 583-quater, comma 2, e 635 aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p., con due interpolazioni di opposto contenuto rispettivamente rispondenti, l’una, ad un’esigenza di coordinamento volta ad affermare la procedibilità d’ufficio , l’altra, ad un’esigenza di omologazione del regime di procedibilità, stavolta a querela , di fattispecie di reato analoghe. 1. IL DELITTO DI LESIONI PERSONALI LIEVI E LIEVISSIME IN DANNO DI ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA E SOCIOSANITARIA L’art. 1, lett. a) del d.lgs. n. 31/2024 apporta modifiche al codice penale in tema di procedi- bilità d’Ufficio per il reato di lesioni qualora la vittima sia persona esercente la professione sanitaria e sociosanitaria. Ma facciamo un piccolo passo indietro.
L’art. 583- quater c.p. , la cui attuale rubrica è “Lesioni personali a un pub - blico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio ¬ sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”, prima della modifica del decreto correttivo era così formulato: «Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
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Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sa- nitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soc- corso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma precedente».
L’articolo in esame - anche in relazione alla rubrica - era il risultato degli interventi legi - slativi di cui alla legge n. 113/2020 e alla successiva legge n. 56/2023. Gli interventi normativi richiamati non hanno inciso sul comma primo ¬ introdotto dall’art. 7 d.l. n. 8/2007, convertito con modifiche nella legge n. 41/2007 ma hanno introdotto e poi modificato il comma secondo dell’articolo, estendendo la particolare disciplina sanziona- toria del comma primo anche agli esercenti la professione sanitaria nell’ipotesi in cui siano aggrediti nello svolgimento di detta professione nel caso di lesioni gravi o gravissime, in- troducendo altresì una sanzione autonoma per l’ipotesi di lesioni semplici. 1.1. LE INTERPOLAZIONI DEL D.LGS. N. 31/2024 L’intervento relativo all’art. 582, comma 2, c.p. (lettera a) è reso necessario al fine di ren - dere più chiare le regole della procedibilità d’ufficio per il delitto di lesioni , quando lo stesso sia compiuto a danno del personale esercente la professione sanitaria sia che si tratti di lesioni lievi sia che si tratti di lesioni gravi o gravissime. A tal fine, • da un lato viene soppresso il riferimento all’art. 61, numero 11-octies, che continua ad essere applicato ad ogni altro reato diverso dalle lesioni commesse in danno al perso- nale esercente professione sanitaria; • dall’altro vieni inserito il più opportuno richiamo all’art. 583-quater, secondo comma, primo periodo c.p., come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modi- ficazioni dalla l. 26 maggio 2023, n. 56. Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personale è procedibile d’uf - ficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Al riguardo occorre ricordare che, dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, l’art. 583-quater c.p. è stato rimodulato da parte del decreto
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Bollette n. 34/2023, convertito con legge n. 56/2023, con l’estensione del comma 2, primo periodo, anche alle lesioni lievi . Il che ha comportato la conseguenza che, mentre la procedibilità d’ufficio delle lesioni gravi o gravissime in danno del suddetto personale qualificato, ricorrendo i me- desimi presupposti sopra ricordati, continua a discendere dal generale ri- chiamo, effettuato dall’art. 582, comma 2, c.p., all’aggravante disciplinata dall’art. 583 c.p. per le lesioni di minore entità – quindi quelle lievi e lievis- sime – l’assorbimento, nella nuova aggravante prevista dal citato articolo 583- quater , comma 2, primo periodo, c.p., della circostanza aggravante comune di cui all’art. 61, n. 11- octies , c.p., avrebbe reso superato il richiamo dell’art. 582 c.p. a quest’ultima previsione.
Per questa ragione, con l’articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 31/2024, il Governo ha apportato un correttivo in seno all’art. 582, comma 2, come già rimodulato dall’arti - colo 2 del d.lgs. n. 150/2022: sono state ora soppressi i riferimenti all’articolo «61, numero 11-octies),» ed inserite le seguenti parole: «583-quater, secondo comma, primo periodo». In tal modo è stata senz’altro conservata – o ribadita – anche per le lesioni lievi o lievissime in danno dei soggetti sopra indicati, la procedibilità d’ufficio (Natalini). 1.2. CIRCOSTANZA AGGRAVANTE O FIGURA AUTONOMA DI REATO? La relazione illustrativa al decreto correttivo evidenzia che il richiamo all’articolo 583- qua- ter ha inoltre la funzione di chiarire la natura di circostanza aggravante – e non, dunque, di autonomo reato - dell’ipotesi ivi prevista. In verità, sul punto, recentemente la Cassazione sembra orientarsi diversamente per l’af- fine fattispecie incriminatrice descritta nell’articolo 583-quater, comma 1, c.p. ( lesioni ca- gionate a un pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive. Cass. pen., Sez. IV, n. 3117/2024 : L’art. 583- quater , comma 1, c.p. (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive) costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al delitto di lesioni di cui all’art. 582 c.p., alla stregua delle circostanze indicate dall’art. 583 c.p.. Gli interventi riformatori hanno, infatti, riacceso il dibattito in relazione alla classifica - zione della ipotesi di cui all’art. 583- quarter , commi 1 e 2, c.p. quale fattispecie autonoma di reato o quale circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all’art. 582 c.p., alla stregua delle circostanze indicate dall’art. 583 c.p., ritenute pacifica-
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mente dalla giurisprudenza della Suprema Corte quali circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all’art. 582 c.p. ( ex multis , Cass. pen., Sez. V, n. 5988/2023). La risposta a tale quesito presenta evidenti ricadute in ordine: • al giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 c.p.; • all’applicabilità del criterio di imputazione soggettiva di cui all’art. 59, comma 2, c.p. in luogo di quello previsto dall’art. 43 c.p. Come rilevato dalla citata Cass. pen., Sez. IV, n. 3117/2024, già dalla rubrica della disposi- zione in parola emerge la chiara volontà del Legislatore di creare una nuova figura incri- minatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gra- vissime, un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l’azione lesiva (in occasione di pubbliche manifestazioni sportive o nell’ambito della pro - fessione socio-sanitaria). Ulteriori elementi di natura logico - sistematica, oltre all’ autonomo nomen iuris assegnato alla rubrica, che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato si rinvengono: • nella collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.) e successivo anche rispetto agli artt. 583- bis e ter c.p. che disciplinano l’autonoma fattispecie delle “Pratiche di mutilazione degli or - gani genitali femminili”; • la introduzione dell’art. 583- quater , comma 2, c.p., che nella sua nuova formulazione de - linea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la profes- sione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime; • la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell’illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell’integrità fisi - ca, ma che incide sulla sicurezza collettiva, potendosi individuare un autonomo disva - lore nella qualifica soggettiva della vittima. Pur essendo stati individuati argomenti favorevoli alla riconducibilità della norma alla ca- tegoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, come già emerso nel dibattito dot- trinale, tuttavia le argomentazioni in precedenza espresse, per l’arresto richiamato, con - sentono di configurare la fattispecie quale autonoma ipotesi di reato.
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Sono le stesse Sezioni Unite n. 4694/2012 in relazione alla fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio di cui all’art. 615- ter , comma secondo n. l c.p.). che hanno sottolineato come: • circostanze del reato sono quegli elementi che, non richiesti per l’esi - stenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualita - tive all’entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rap - porto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costitu- irne, come evidenziato da autorevole dottrina, “una specificazione, un particolare modo d’essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali”; • il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identi- ficare le disposizioni normative che prevedono appunto “circostanze” in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie, e queste Sezioni Unite - con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, Fedi (che ha individuato nel reato previsto dall’art. 640- bis c.p. semplicemente una figura aggravata del delitto di truffa) hanno ritenuto che l’unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedo - no circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fat - tispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale. 1.2.1. Possibili scenari Come ricorda la Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 15 del 16 aprile 2024, se si doves- se accedere alla soluzione che riconosce natura autonoma (e non circostanziale) alla fat - tispecie di cui all’art. 583- quater , comma secondo, c.p., l’odierno correttivo – di per sé, in astratto, avente contenuto sfavorevole perché incide sulla punibilità, come tale irre - troattivo (artt. 25, comma secondo, Cost. e 7 Cedu) e quindi applicabile solo ai fatti-reato commessi dal 4 aprile 2024 – si limiterebbe a confermare (e non ad introdurre ex novo) una perseguibilità ex officio già ricavabile dal sistema anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 31 (al riguardo può essere utile il richiamo, da ultimo, a Sez. Unite, n. 12759/2024, laddove precisa che «appartiene alla competenza del tribunale, perché procedibile d’ufficio, il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se aggravato a norma dell’art. 61, n. 11-octies, 583 e 585 c.p.» ).
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2. LE MODIFICHE ALLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE DI DANNEGGIAMENTO L’art. 1, lett. b) d.lgs. n. 31/2024, modificando il quinto comma dell’art. 635 c.p., estende la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per ne- cessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
La nuova formulazione dell’art. 635, comma 5, c.p. è la seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma numero 1), limi- tatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tut- tavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’arti- colo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»
Il secondo comma, n. 1) dell’art. 635, c.p. a cui la norma in esame rinvia « limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7)» , prevede la fattispecie di danneg- giamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ri- strutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’art. 625, limitatamente ai fatti commessi. L’articolo 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 150/2022 era intervenuto sull’art. 635 c.p. ren - dendo procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia).
La novella è tesa a conformare il regime di procedibilità di tale reato a quello già previsto per la fattispecie analoga e più grave di furto cui all’art. 625 c.p., per la quale già con il d.lgs. n. 150/2022 era stato introdotto il regi- me della procedibilità a querela, nelle ipotesi in cui il fatto fosse commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
Invero, l’ampliamento dell’ombrello(ne) dei reati divenuti perseguibili a querela di parte (operato dalla riforma Cartabia), ha comportato problemi di disallineamento sistematico rispetto a quelle fattispecie di reato, in astratto meno gravi da quelle colpite dall’intervento più favorevole per l’indagato-imputato in termini di passaggio alla procedibilità a querela, per i quali è, invece, rimasto il regime di perseguibilità officiosa.
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Si pensi al danneggiamento aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede che re- sta la procedibile d’ufficio (Cass. pen., Sez. V, n. 26249/2023).
Per tali ragioni, il Tribunale di Lecce, con ordinanza 21 marzo 2023, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 c.p. nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022, non è stata prevista la procedibilità a querela qualora la condotta abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede (di cui all’art. 635 comma 2 c.p. in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p.). Per il giudice salentino, se la ratio legis appare assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero dei beni aventi vocazione pubblicistica elencati nell’art. 635 c.p. – ri- spetto ai quali ben si comprende la necessità di un regime di procedibilità rafforzato – più difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se di attribuire alla res un’intrinseca connotazione pubblicistica o di con- cretare un’offesa al patrimonio pubblico. Alle stesse conclusioni giunge Cass. pen., Sez. 5, n. 26249/2023 , che non solleva la que - stione solo per difetto di rilevanza i n quanto nel caso di specie era contestata anche l’ag - gravante della minaccia, la quale faceva comunque scattare la procedibilità d’ufficio. Ad ogni modo il legislatore ha superato con la modifica in questione il disallineamento tra il furto aggravato e il danneggiamento aggravato, rimuovendo un elemento di irragione- volezza del sistema. 2.1. L’APPLICABILITÀ AI PROCESSI IN CORSO La disposta sopravvenienza della procedibilità a querela – che appare ispirata ad un “fine di coerenza sistematica” laddove in effetti ripristina una parità di trattamento, quanto a regime di procedibilità, tra situazioni analoghe agli effetti dell’art. 3 Cost. – incide, all’evi - denza, sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del correttivo (4 aprile 2024). Nei giudizi pendenti in sede di legittimità essa “non opera quale ipotesi di abolitio cri- minis , capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale” (in termini, a proposito delle modifiche al regime di procedibilità operate dall’art. 2 d.lgs. n. 150, vedasi Cass. pen., Sez. IV, n. 49499/2023; Sez. V, n. 11229/2023; Sez. V, n. 5223/2023). Come già avvenuto con gli articoli 2 e 3 della riforma Cartabia, il cambio di “passo” in pun - to di procedibilità si applica da subito, anche ai fatti di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede (finora rimasti procedibili d’ufficio) commessi prima del 4 aprile 2024
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(data di entrata in vigore del decreto correttivo), stante la natura mista, sostanziale e pro- cessuale , della querela nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto e, in ogni caso, in forza dell’apposito regime transitorio dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31/2024. Come ricorda Cass. pen., Sez. V, n. 22641/2023 , In tema di reati divenuti per- seguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, la previsione della procedibilità a querela comporta che, il giudice, in for - za dell’art. 2, comma 4, c.p., deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un’ipotesi di ricorso inammissibile). Il «silenzio legislativo esclude uno stringente dovere di svolgere accertamenti, quanto alla sopravvenuta presentazione di una querela, accertamenti che peraltro possono solo indi - cativamente essere delineati, in assenza di un puntuale percorso normativo». Ne consegue «che appare ragionevolmente sostenibile la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che, come detto, valgano a documentare la persistente procedibilità dell’azione penale esercitata». «Tutto ciò - continua Cass. pen. n. 22641/2023 - non esclude che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rimedio alle carenze nor - mative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure della Repub - blica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive. Ma, si ri- pete, si tratta di modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rappresentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all’avanzamento della tutela garantita dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela». 2.2. RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA La modifica introdotta all’art. 635 c.p. ha comportato la necessità di rivisitare la discipli - na transitoria, inserendo all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31/2024 una previsione specifica per il delitto di cui al riformato art. 635 c.p., con la quale si estende anche a questa fatti - specie l’applicazione dell’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 ( «Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità» ), come modificato dal d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, quando il reato di danneggiamento sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del presente decreto correttivo su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione pubblica, con la necessaria precisazione che il termine per la proposizione della querela (del danneggiamento prima punito d’uffi - cio) termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall’entrata in vigore dell’emanando decreto legislativo.
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Ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 31, per il delitto di cui all’art. 635 c.p. «commes- so prima dell’entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è com- messo su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’art. 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall’entrata in vigore del presente decreto».
La relazione n. 15 del 16 aprile 2024 dell’ufficio del Massimario, rimarca la valenza in- novativa dell’art. 9 qui in disamina. Invero, data la natura mista – processuale e sostan- ziale – della querela, costituente, al contempo, condizione di procedibilità e di punibilità (da ultimo, con riferimento all’art. 2 d.lgs. n. 15/2022, cfr. Sez. 5 n. 22641/2023; Sez. Fer., n. 43255/2023), in difetto della disposizione transitoria qui in commento l’azione penale relativa al reato circostanziato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, com- messo prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31 [fino al 3 aprile 2024] sarebbe diventata ex abrupto improcedibile per mancanza di querela (in allora non richiesta, salvo che non fosse stata comunque sporta) in applicazione del principio di retroattività della lex mitior (art. 2, comma 4, c.p..), con inevitabile obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere estinzione del reato. Ne sarebbe altresì conseguito che, in caso di ricorso per cas - sazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione al suddetto reato divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, qualora il giudice di legittimità non avesse riscontrato la presenza di tale atto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (così, con riferimento al d.lgs. n. 150, Sez. 5, n. 22658/2023). Ma anche in questo caso – come già affermato nella Relazione illustrativa alla riforma Cartabia, a proposito del più ampio intervento di deflazione “in entrata” realizzato in tema – l’improcedibilità dell’azione penale sarebbe stata legata ad un factum principis , del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che avreb - be visto diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole. La necessità di scongiurare un siffatto risultato normativo senz’altro nocivo per le ragio- ni della persona offesa dal reato per fatto “incolpevole” sembra perciò aver costituto una ragionevole giustificazione (art. 3 Cost.) per introdurre una deroga al principio (costitu - zionale e convenzionale) di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole, ora (ri) attuata in seno all’art. 9 del d.lgs. n. 31/2024 mediante il richiamo al regime transitorio di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150/2022.
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3. MODIFICHE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE Tra gli interventi correttivi e integrativi di natura sostanziale da porsi in correlazione al codice penale va annoverato, in tema di sospensione della prescrizione, l’art. 8 d.lgs. n. 31/2024 col quale viene aggiunto alla disposizione transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. n. 150 un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale in «tutti i procedimenti che hanno ad ogget - to reati ai quali non si applica l’art. 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all’art. 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede». Come ricorda la relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione penale, per com- prendere l’odierna addenda – di non agevole lettura – occorre richiamare le modifiche in tema di sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p.) operate in correlazione al giudizio in assenza dall’art. 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022. Dalla riforma Cartabia… Il Legislatore delegato del 2022 ha operato due interventi coordinati, applicabili a far data dal 30 dicembre 2022 (art. 99- bis d.lgs. n. 150): • Anzitutto, ha riscritto il n. 3- bis dell’art. 159 c.p. sostituendo il pregresso riferimento alla sospensione del procedimento penale ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. (che faceva riferimento al soggetto irreperibile in esito alla legge 28 aprile 2014, n. 67) con quello della pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo di cui all’art. 420- quater c.p.p. (come sostituito dall’art. 23 d.lgs. n. 150/2022). Con tale sentenza – revocabile – si apre, come noto, un periodo di ricerca del prosciolto ai fini dell’eventuale riapertura del processo a suo carico qualora dovesse essere rintracciato. • In secondo luogo, ha aggiunto all’art. 159 c.p., in fine, un ulteriore capoverso – l’at - tuale ultimo comma – ai sensi del quale, quando è pronunciata sentenza di non luogo a procedere per assenza “impediente” di cui all’art. 420- quater c.p.p. il corso della pre- scrizione rimane sospeso fino al momento in cui è rintracciata la persona prosciolta, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione del reato come stabiliti all’art. 157 c.p. (sulla ricorribilità in cassazione della sentenza di non luo- go a procedere anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 159, ultimo com - ma, c.p. sono state investite, da ultimo, le sezioni Unite penali, da Sez. 3, ord. inter. del 02/04/2024, Anighoro - notizia di decisione n. 1/24).
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Trattandosi di modifiche di sfavore riguardanti la disciplina (del decorso) della prescrizione, la loro natura sostanziale ne ha comportato l’applicabilità solo con riguardo ai reati com - messi successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia. Sotto il profilo intertemporale, infatti, i procedimenti penali pendenti riguardanti i reati com- messi prima sono proseguiti il “vecchio rito”, continuandosi ad applicare per essi la disposi - zione sostanziale di cui all’art. 159, comma 1, n. 3- bis ), c.p. nel testo (pre)vigente, in relazio - ne all’effetto sospensivo del procedimento per effettuare le ricerche dell’assente prosciolto (pari ai termini previsti dall’art. 161, comma secondo, c.p.), come espressamente statuito dal comma 4 dell’art. 89 d.lgs. n. 150, ma con l’ulteriore precisazione contenuta nel successivo comma 5, che se i procedimenti pendenti riguardano reati commessi dopo il 18 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2021) nei quali alla data del 30 dicembre 2022 era stata già pronunciata ordinanza con cui si era disposto procedersi in assenza ovvero era stata già disposta la sospensione del processo ai sensi del previgente art. 420- quater , comma 2, c.p.p., si applica comunque l’ultimo comma dell’art. 159 c.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, con raddoppio , quindi, dei termini di prescrizione (e di ricerche). … al decreto correttivo In questo quadro piuttosto complesso a livello intertemporale si reinserisce ora l’art. 8 d.l- gs. n. 31 che ha arricchito la norma transitoria dell’art. 89 d.lgs. n. 150 ( «Disposizioni tran - sitorie in materia di assenza» ) di un inedito comma 5- bis , aggiunto dopo il comma 5 (non abrogato), ai sensi del quale il termine (da indicare in sentenza) per le ricerche dell’assente prosciolto di cui all’art. 420- quater , comma 3, c.p.p. è pari al termine di prescrizione pre - visto per i reati per cui si procede per tutti i procedimenti aventi ad oggetto reati ai quali non si applica l’art. 159, comma primo, n. 3-bis, c.p. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. Si tratta dei casi in cui, secondo quanto puntualizza il comma 1 dello stesso art. 89 d.lgs. n. 150 (e salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3), nei processi pendenti era stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si era di- sposto procedersi in assenza dell’imputato e ciò sempre che, ai sensi del comma 5 dell’art. 89 cit., il processo non riguardasse fatti commessi dopo il 18 ottobre 2021 (in tal caso appli- candosi, invece, come detto, proprio il nuovo art. 159, ultimo comma, c.p.).
Nelle intenzioni del Legislatore delegato del 2024 , tale norma di diritto transitorio vale a raccordare la disposizione sostanziale di cui all’art. 159, primo comma, n. 3- bis , c.p.p. con la previsione processuale di cui all’art. 420- quater c.p.p., di talché «nella sentenza resa ai sensi dell’art. 420-qua - ter c.p.p.., per i reati commessi precedentemente l’entrata in vigore del
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D.Lgs. n. 150/2022, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l’effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati» (relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024).
La disposizione sembra destinata a prefigurare, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 e attualmente oggetto di procedimenti penali sospesi ai sensi della previgente disciplina, un regime speciale in punto di durata delle ricerche di cui all’art. 420- quater , fissando quale termine massimo, anziché il termine generale di cui all’ultimo comma dell’art. 159 c.p. (facente riferimento a regime al doppio dei termini previsti dall’art. 157 c.p.), un termine pari a quello effettivo di prescrizione previsto per i singoli reati. 4. LIMITATO IL PERIMETRO DELL’ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI Con riguardo alla procedura estintiva nelle contravvenzioni alimentari, prevista dalla Ri- forma Cartabia, il decreto correttivo ne limita il campo di applicazione quoad poenam alle sole fattispecie punite con l’ ammenda (anche se punite in via alternativa con l’arresto).
L’art. 4 del d.lgs. n. 31/2024 modifica in tal senso - eliminando il riferi- mento alla pena congiunta a far data dal 4 aprile 2024 - l’art. 12- ter della legge n. 283/1962, che era stato inserito dall’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022; ciò al fine di ristabilire il pieno rispetto al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lettera a) della legge n. 134/2021.
Dalla riforma Cartabia… L’art. 70 del d.lgs. n. 150/2022 ha esteso all’intero comparto delle contravvenzioni in mate - ria di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande di cui alla legge n. 283/1962 la pro- cedura (e la correlata causa) estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall’or - gano di vigilanza (ad esempio, Nas, Carabinieri forestali, Asl). La disciplina della causa estintiva applicabile alle predette contravvenzioni è stata inserita stabilmente nella legge 283/1962, con l’innesto degli inediti artt. 12- ter e seguenti. L’intervento, attuativo dell’art. 1, comma 23, lettere a), b), d) e d) , della legge n. 134/2021, ha riproposto - con qualche adattamento in subiecta materia - il meccanismo procedu- ral-estintivo inaugurato a suo tempo in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (artt. 19 e seguenti del d.lgs. n. 758/1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del
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d.lgs. n. 81/2008) e infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318- bis /318- octies del d.lgs. n. 152/2006).
Volendo tracciarne le differenze, mentre i tempi contingentati dal legi- slatore delegato del 2022 risultano più stringenti di quelli ordinariamen- te fissati per la materia della sicurezza sul lavoro – 30 giorni, invece che 60, per la verifica dell’adempimento delle prescrizioni e per il versamento della somma di denaro –, più favorevoli appaiono la determinazione della somma da versare nelle casse dello stato – un sesto, invece che un quarto, del massimo comminato per la contravvenzione commessa – e, soprat- tutto, lo speciale rilievo attribuito all’assolvimento intempestivo e all’in- capienza economica del contravventore.
La norma ex art. 12-ter individua il presupposto dell’estinzione dei reati contravvenzio- nali descritti dalla legge del 1962: in estrema sintesi, il contravventore deve adeguarsi alle prescrizioni impartite dall’organo accertatore, il quale finisce per assumere la funzione di polizia giudiziaria e, riscontrando determinate irregolarità, impartisce all’interessato un termine (massimo sei mesi) per regolarizzare la propria posizione. Viene, in particolare, introdotto un procedimento estintivo a formazione progressiva che si base essenzialmente sull’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo che ha contestato la contravvenzione e il pagamento della quota dell’ammenda applicata per l’il- lecito, in una sorta di ripristino delle condizioni di legalità.
L’art. 12-quater esplicita che entro trenta giorni dallo spirare del termi - ne concesso, l’organismo accertatore verifica l’adempimento e ammette il contravventore al pagamento di una somma (in sede amministrativa) che successivamente sarà oggetto di comunicazione al PM competente. Inoltre, a certe condizioni (riconducibili all’impossibilità “certificata” di procedere con il pagamento della sanzione) sarà possibile sostituire la da - zione di denaro con i lavori di pubblica utilità, commutando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. La medesima disposizione pre- vede, poi, che il contravventore possa in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzio- ne, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato.
• Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, e verificato l’adempimento tem- pestivo e completo delle prescrizioni imposte, si stabilisce che l’organo accertatore am - metta il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni,
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una somma pari ad un sesto del massimo dell’ammenda comminata per la contrav- venzione contestata , destinata al bilancio dello Stato. • Decorsi al massimo sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, poi, l’iter procedurale prevede che l’organo accertatore comunichi l’assolvimento della duplice condizione al pubblico ministero (art. 12-quater), affinché quest’ultimo pren - da atto dell’avvenuta estinzione della contravvenzione e richieda l’archiviazione (art. 12- octies ). • Nel caso di mancato adempimento , invece, il procedimento penale, sospeso dal mo- mento dell’iscrizione della notizia di reato, riprende il suo corso. L’art. 12-nonies, tuttavia, attribuisce una speciale efficacia all’adempimento tardivo o irrituale. Al ca- poverso di tale disposizione, infatti, ricalcando la disciplina della omologa fattispecie estintiva in materia di sicurezza sul lavoro, si prevede che il contravventore attivamen - te adoperatosi, sia pure «con modalità diverse da quelle indicate dall’organo accerta - tore» , nell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione possa comunque beneficiare dell’oblazione discrezionale ex art. 162- bis c.p., purché ci si trovi in un momento antecedente all’apertura del dibattimento o alla pronuncia del decreto di condanna, con riduzione, in questo caso, della somma da versare a un quarto del massimo dell’ammenda comminata per la contravvenzione contestata. • Il primo comma del medesimo articolo, invece, in attuazione della delega e innovan- do rispetto alle ipotesi estintive contemplate in altri settori della legislazione speciale, introduce una circostanza attenuante ad effetto comune per il caso di assolvimento tardivo delle prescrizioni (Giugni). … al decreto correttivo La sfera di applicabilità della procedura (e della connessa) causa estintiva (sopravvenuta) è stata ora in parte ridotta dal legislatore delegato del 2024.
Essa riguarda - secondo l’attuale formulazione vigente dal 4 aprile 2024 conseguente all’interpolazione operata dal decreto correttivo - le « con- travvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aven- ti forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo su - scettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell’ammenda, anche se alternativa a quella dell’arresto» (art. 12-ter, comma 1, legge n. 283/1962, come modificato dall’articolo 4 del Dlgs n. 31/2024).
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In breve, per ristabilire il pieno rispetto al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 23, lettera a) della legge n. 134/2021, facente testuale riferimento soltanto alla pena dell’am - menda ( «...pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa...» ), il novellatore del 2024 ha ora eliminato - opportunamente - il riferimento alla pena congiunta e limitato l’operati- vità del meccanismo alle sole contravvenzioni punite con la sola ammenda anche se alter - nativa (Natalini). Il riferimento alla materia della tracciabilità - che non è stato espunto dal Decreto corretti - vo - resta a tutt’oggi improprio perché, a legislazione vigente, la violazione degli obblighi di rintracciabilità in materia di alimenti e bevande è presidiata da sanzioni amministrative (art. 2 del d.lgs. n. 190/2006).
Giova ricordare che, come statuito di recente dalla Suprema Corte: • Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), legge n. 283/1962, punibile a titolo di colpa, l’originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dà luogo al delitto previsto dall’art. 516 c.p., punibile a titolo di dolo, l’aggiunta in- tenzionale della sostanza vietata (Cass. pen., Sez. III, n. 10237/2024); • Integra la contravvenzione di cui all’art. 5 legge n. 283/1962, il manca- to svolgimento, da parte dell’operatore sanitario del settore agricolo, di accertamenti analitici sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo HACCP, non valendo a esonerarlo da responsabilità l’assolvimento dell’obbligo di tracciabili- tà, posto che la predisposizione del piano di autocontrollo è finalizzata a prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri sotto il profilo igienico, potenzialmente dannosi per i consumatori e a garantire che la filiera alimentare si concluda con l’immissione in commercio di prodotti alimentari conformi alla normativa di settore (Cass. pen., Sez. III, n. 687/2024); • In tema di disciplina degli alimenti, ai fini della affermazione di respon- sabilità del commerciante per le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962, nel caso di prodotti distribuiti in confezioni ori- ginali, affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro com- posizione o alle condizioni interne dei recipienti, è richiesta, per effetto dell’esimente di cui all’art. 19 legge citata, una colpevolezza “qualifica- ta”, derivante dalla conoscenza dell’avvenuta violazione delle prescri - zioni in materia di igiene degli alimenti o dall’omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale, constatabili in base ad un esame esterno (Cass. pen., Sez. III, n. 26278/2023);
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• Il reato ex art. 5, comma 12, lett. b), della legge n. 283/1962 e l’illecito amministrativo di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193/2007, si pongono in rapporto di specialità reciproca , la qual cosa non esclude la possibilità della loro contemporanea configurabilità, posto che la prima sanziona la cattiva conservazione degli alimenti, pur se non dovuta alla violazione dei regolamenti UE nn. 852 e 853 del 2004, mentre il secondo punisce il mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui ai menzionati regolamenti, che non necessariamente trasmoda in un cattivo stato di conservazione degli alimenti stessi (Cass. pen., Sez. III, n. 5672/2024).
Il decreto correttivo non ha, invece, intervenuto sul presupposto applicativo dell’aver ca - gionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.
Si tratta del punctum dolens : la circostanza che renderà molto difficoltosa l’applicazione della nuova normativa è il fatto che le irregolarità accertate dagli organi di controllo non sono suscettibili di elisione mediante condotte ripristinatorie per il semplice motivo che le alterazioni/trasformazioni su - bite dall’alimento, nella quasi totalità dei casi, sono materialmente irrever- sibili. Tendenzialmente, il prodotto finito non è suscettibile di essere “ritratta - to” per offrire al consumatore un alimento genuino, igienicamente salubre e puro. Ne consegue che il ripristino dello status quo ante (vale a dire l’eli- minazione dell’irregolarità cui deve essere finalizzata la prescrizione) non è possibile (Paone).
Come disciplinare i casi in cui non sia possibile impartire una prescrizione quando sus- siste l’impossibilità giuridica o materiale ad effettuare il ripristino dello status quo ante ?
Pronunciandosi in un caso rientrante nel settore della tutela dell’ambiente, Cass. pen., Sez. III, n. 36415/2019 , ha affermato che la procedura estintiva debba trovare applicazione in tutte le ipotesi di « condotta esaurita », vale a dire tutte le condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore.
Tale vissuto giurisprudenziale si auspica possa trovare applicazione anche per le contrav - venzioni alimentari.
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