mente dalla giurisprudenza della Suprema Corte quali circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all’art. 582 c.p. ( ex multis , Cass. pen., Sez. V, n. 5988/2023). La risposta a tale quesito presenta evidenti ricadute in ordine: • al giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 c.p.; • all’applicabilità del criterio di imputazione soggettiva di cui all’art. 59, comma 2, c.p. in luogo di quello previsto dall’art. 43 c.p. Come rilevato dalla citata Cass. pen., Sez. IV, n. 3117/2024, già dalla rubrica della disposi- zione in parola emerge la chiara volontà del Legislatore di creare una nuova figura incri- minatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gra- vissime, un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l’azione lesiva (in occasione di pubbliche manifestazioni sportive o nell’ambito della pro - fessione socio-sanitaria). Ulteriori elementi di natura logico - sistematica, oltre all’ autonomo nomen iuris assegnato alla rubrica, che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato si rinvengono: • nella collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.) e successivo anche rispetto agli artt. 583- bis e ter c.p. che disciplinano l’autonoma fattispecie delle “Pratiche di mutilazione degli or - gani genitali femminili”; • la introduzione dell’art. 583- quater , comma 2, c.p., che nella sua nuova formulazione de - linea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la profes- sione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime; • la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell’illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell’integrità fisi - ca, ma che incide sulla sicurezza collettiva, potendosi individuare un autonomo disva - lore nella qualifica soggettiva della vittima. Pur essendo stati individuati argomenti favorevoli alla riconducibilità della norma alla ca- tegoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, come già emerso nel dibattito dot- trinale, tuttavia le argomentazioni in precedenza espresse, per l’arresto richiamato, con - sentono di configurare la fattispecie quale autonoma ipotesi di reato.
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