Dossier riforma giustizia penale Cartabia

• La richiesta di trattazione orale del difensore dell’imputato deve essere “espressa” o non può ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di legittimo impedimento? Secondo un orientamento minoritario, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, depositata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, implica la richiesta di trattazione orale, cosicché l’omessa valutazione del dedotto im - pedimento a comparire integra una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell’imputato (Cass. pen., Sez. IV, n. 1414/2023). Secondo altra posizione di legittimità, invece, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell’imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antece- denti l’udienza (Cass. pen., Sez. V, n. 37711/2023). In effetti, la giurisprudenza finora prevalente ha costantemente ritenuto che allo scopo di instaurare il giudizio in presenza e, quindi, con trattazione orale, occorra una specifica istanza da parte del difensore. Infatti, nel giu- dizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pan- demia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell’imputato determina l’applicazione del rito ordinario, con conseguen- te obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell’imputato, al fine di garantire il diritto di difesa ( Cass. pen., Sez. VI, n. 1167/2022 ). 5. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE TEMPESTIVA • Sotto la vigenza del “rito Covid”, si è ritenuto che l’istanza di trattazione orale va depo - sitata il termine perentorio stabilito per la richiesta di trattazione orale in appello è solo quella in cui si è instaurato un regolare contraddittorio fra tutti gli imputati. Più preci - samente, nell’ambito di un processo cumulativo l’udienza cui parametrare il termine di quindici giorni liberi per la richiesta di trattazione orale è solo quella in cui vi è stata l’instaurazione di un regolare contraddittorio fra tutti gli imputati. Ne segue che se, come nel caso di specie, l’udienza fissata del decreto di citazione è stata rinviata ad una successiva per omessa notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello ad uno degli imputati, è con riferimento a quest’ultima che va calcolato il termine di quindici giorni liberi (Cass. pen., Sez. I, n. 14000/2023). Se tale principio può ritenersi ancora valido per i giudizi in cassazione (ove la richiesta di trattazione orale va depositata entro 25 o 15

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