Dossier riforma giustizia penale Cartabia

giorni liberi prima della data dell’udienza per i procedimenti di cassazione), per i giudi - zi di appello è mutato il dies a quo da quando far partire la richiesta di trattazione orale (quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione in appello) per cui non rileva e non è più eventualmente applicabili per questi ultimi tale conclusione giurisprudenziale. • La giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto tempestiva la richiesta di trattazio - ne orale se formulata durante la sospensione feriale nel rispetto del termine di quin- dici giorni prima dell’udienza, «con la conseguenza che, se il processo venga definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Cass. pen., Sez. V, n. 51191/2023). I giudici di legittimità ricordano, all’uopo, che, con riferimento ai termini processuali, sta - biliti a pena di decadenza, diversi da quelli stabiliti per le impugnazioni, ove si negasse all’attività difensiva, utilmente compiuta nel periodo feriale, l’attitudine a raggiungere l’effetto cui essa è preordinata, si verrebbe a determinare una distorsione dell’ordine di valori sottesi alla previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, ossia la garanzia dell’effettività del diritto di difesa. L’imputato, infatti, si vedrebbe privato degli effetti, per lui favorevoli in termini di potenziamento del diritto di difesa, derivanti dalla tempestiva attività processuale del proprio difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria di appartenenza, la cui garanzia - lo si è evi - denziato - costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. • Calcolo dell’ultimo giorno utile per il deposito dell’istanza di trattazione orale: se l’ul- timo giorno del termine per la richiesta di trattazione orale dell’udienza (conteggiato ovviamente “a ritroso”) scade di domenica? In questo caso la richiesta potrà essere de - positata il lunedì successivo, oppure si va a ritroso col giorno di scadenza al sabato? In quest’ultimo senso si è pronunciata per il “rito Covid”, Cass. pen., Sez. IV, n. 944/2023 , secondo cui il termine per la richiesta di trattazione orale dell’udienza che cade di domenica va anticipato al giorno non festivo cro - nologicamente precedente rispetto a quello di scadenza.

Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un recente precedente di questa Corte di legittimità che, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha opina - to nel senso rivendicato dal ricorrente (Sez. II, n. 31434/2022). Il precedente, non viene ritenuto condivisibile, perché non spiega come si concili il calcolo che pure ritiene vada operato a ritroso con la conclusione cui perviene di spostare in avanti, in senso opposto al computo effettuato, la data ultima per proporre l’impugnazione.

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