Dossier riforma giustizia penale Cartabia

• La prova della ricezione della tempestiva richiesta di trattazione orale deve avvenire mediante l’annotazione e l’attestazione di cancelleria (dapprima ex art. 24, comma 5, d.l. nn. 137 e 149/2020, come convertiti in l. n. 176/2020 e adesso, dall’art. 87 bis, comma 2, d.lgs. n. 150/2022) in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l’originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del siste- ma, attestante l’avvenuto recapito nella casella del destinatario (durante la normativa Covid, Cass. pen., Sez. I, n. 25366/2021; nell’attuale vigenza della normativa transitoria della riforma Cartabia, Cass. pen., Sez. I, n. 51157/2023) non essendo sufficiente copia anastatica di una istanza di discussione orale sottoscritta analogicamente dal difensore e la stampa della intestazione del messaggio PEC inviato dal difensore alla cancelleria (non costituendo prova idonea dell’avvenuto recapito la “stampa informe” della sud - detta “ricevuta di avvenuta consegna). • Conseguenze della mancata trattazione orale tempestivamente richiesta: è causa di nullità assoluta l’omesso avviso ai difensori dell’imputato dell’accoglimento della ri- chiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio. Così, in tema di giudizio car - tolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., l’omesso avviso ai difensori di fiducia dell’imputato dell’acco- glimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all’udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, n. 29349/2023). Tale nullità può essere eccepita anche con il ricorso per cassazione, a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l’imputato abbia subito nell’esercizio del suo diritto di difesa per effetto della manca- ta comparizione in udienza del suo difensore (Cass. pen., Sez. V, n.47562/2023, che l’ha esclusa perché il difensore si era limitato ad eccepire di non aver potuto conoscere l’esito del procedimento in udienza). 6. RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE TARDIVA • La Suprema Corte ha anche specificato che, in appello, se il difensore ha chiesto la tratta - zione orale oltre i termini e c’è stato un rinvio non è affetto da nullità lo svolgimento con rito camerale. Più precisamente, «Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emer - genziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore abbia presentato

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