Dossier riforma giustizia penale Cartabia

la richiesta di trattazione orale oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza fissata per il giudizio, non è affetto da nullità, nel caso di rinvio del processo, lo svolgimento dello stesso con rito camerale non partecipato, in quanto il rinvio non è idoneo a consentire il recupero di una richiesta tardiva» (Cass. pen., Sez. V, n. 19376/2023). • Pertanto, il superamento del termine entro cui va formulata la richiesta di discussione orale dell’appello determina il consolidamento della trattazione con forma scritta. Si è ancora precisato che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev’essere formulata la richie - sta di discussione orale dell’appello determina il consolidamento della trattazione con for- ma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell’imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. pen., Sez. III, n. 3/2024). • Alla stessa stregua, nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergen- ziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di parteci- pare all’udienza camerale (Cass. pen., Sez. V, n. 26764/2023). Il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell’ac - coglimento dell’istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione.

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