Sono le stesse Sezioni Unite n. 4694/2012 in relazione alla fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio di cui all’art. 615- ter , comma secondo n. l c.p.). che hanno sottolineato come: • circostanze del reato sono quegli elementi che, non richiesti per l’esi - stenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualita - tive all’entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rap - porto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costitu- irne, come evidenziato da autorevole dottrina, “una specificazione, un particolare modo d’essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali”; • il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identi- ficare le disposizioni normative che prevedono appunto “circostanze” in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie, e queste Sezioni Unite - con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, Fedi (che ha individuato nel reato previsto dall’art. 640- bis c.p. semplicemente una figura aggravata del delitto di truffa) hanno ritenuto che l’unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedo - no circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fat - tispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale. 1.2.1. Possibili scenari Come ricorda la Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 15 del 16 aprile 2024, se si doves- se accedere alla soluzione che riconosce natura autonoma (e non circostanziale) alla fat - tispecie di cui all’art. 583- quater , comma secondo, c.p., l’odierno correttivo – di per sé, in astratto, avente contenuto sfavorevole perché incide sulla punibilità, come tale irre - troattivo (artt. 25, comma secondo, Cost. e 7 Cedu) e quindi applicabile solo ai fatti-reato commessi dal 4 aprile 2024 – si limiterebbe a confermare (e non ad introdurre ex novo) una perseguibilità ex officio già ricavabile dal sistema anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 31 (al riguardo può essere utile il richiamo, da ultimo, a Sez. Unite, n. 12759/2024, laddove precisa che «appartiene alla competenza del tribunale, perché procedibile d’ufficio, il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se aggravato a norma dell’art. 61, n. 11-octies, 583 e 585 c.p.» ).
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