2. LE MODIFICHE ALLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE DI DANNEGGIAMENTO L’art. 1, lett. b) d.lgs. n. 31/2024, modificando il quinto comma dell’art. 635 c.p., estende la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per ne- cessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
La nuova formulazione dell’art. 635, comma 5, c.p. è la seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma numero 1), limi- tatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tut- tavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’arti- colo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»
Il secondo comma, n. 1) dell’art. 635, c.p. a cui la norma in esame rinvia « limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7)» , prevede la fattispecie di danneg- giamento di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ri- strutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’art. 625, limitatamente ai fatti commessi. L’articolo 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 150/2022 era intervenuto sull’art. 635 c.p. ren - dendo procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia).
La novella è tesa a conformare il regime di procedibilità di tale reato a quello già previsto per la fattispecie analoga e più grave di furto cui all’art. 625 c.p., per la quale già con il d.lgs. n. 150/2022 era stato introdotto il regi- me della procedibilità a querela, nelle ipotesi in cui il fatto fosse commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
Invero, l’ampliamento dell’ombrello(ne) dei reati divenuti perseguibili a querela di parte (operato dalla riforma Cartabia), ha comportato problemi di disallineamento sistematico rispetto a quelle fattispecie di reato, in astratto meno gravi da quelle colpite dall’intervento più favorevole per l’indagato-imputato in termini di passaggio alla procedibilità a querela, per i quali è, invece, rimasto il regime di perseguibilità officiosa.
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