Dossier riforma giustizia penale Cartabia

Si pensi al danneggiamento aggravato dall’esposizione del bene alla pubblica fede che re- sta la procedibile d’ufficio (Cass. pen., Sez. V, n. 26249/2023).

Per tali ragioni, il Tribunale di Lecce, con ordinanza 21 marzo 2023, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 635 c.p. nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022, non è stata prevista la procedibilità a querela qualora la condotta abbia ad oggetto cose esposte alla pubblica fede (di cui all’art. 635 comma 2 c.p. in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p.). Per il giudice salentino, se la ratio legis appare assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero dei beni aventi vocazione pubblicistica elencati nell’art. 635 c.p. – ri- spetto ai quali ben si comprende la necessità di un regime di procedibilità rafforzato – più difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se di attribuire alla res un’intrinseca connotazione pubblicistica o di con- cretare un’offesa al patrimonio pubblico. Alle stesse conclusioni giunge Cass. pen., Sez. 5, n. 26249/2023 , che non solleva la que - stione solo per difetto di rilevanza i n quanto nel caso di specie era contestata anche l’ag - gravante della minaccia, la quale faceva comunque scattare la procedibilità d’ufficio. Ad ogni modo il legislatore ha superato con la modifica in questione il disallineamento tra il furto aggravato e il danneggiamento aggravato, rimuovendo un elemento di irragione- volezza del sistema. 2.1. L’APPLICABILITÀ AI PROCESSI IN CORSO La disposta sopravvenienza della procedibilità a querela – che appare ispirata ad un “fine di coerenza sistematica” laddove in effetti ripristina una parità di trattamento, quanto a regime di procedibilità, tra situazioni analoghe agli effetti dell’art. 3 Cost. – incide, all’evi - denza, sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del correttivo (4 aprile 2024). Nei giudizi pendenti in sede di legittimità essa “non opera quale ipotesi di abolitio cri- minis , capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale” (in termini, a proposito delle modifiche al regime di procedibilità operate dall’art. 2 d.lgs. n. 150, vedasi Cass. pen., Sez. IV, n. 49499/2023; Sez. V, n. 11229/2023; Sez. V, n. 5223/2023). Come già avvenuto con gli articoli 2 e 3 della riforma Cartabia, il cambio di “passo” in pun - to di procedibilità si applica da subito, anche ai fatti di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede (finora rimasti procedibili d’ufficio) commessi prima del 4 aprile 2024

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