(data di entrata in vigore del decreto correttivo), stante la natura mista, sostanziale e pro- cessuale , della querela nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto e, in ogni caso, in forza dell’apposito regime transitorio dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31/2024. Come ricorda Cass. pen., Sez. V, n. 22641/2023 , In tema di reati divenuti per- seguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, la previsione della procedibilità a querela comporta che, il giudice, in for - za dell’art. 2, comma 4, c.p., deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un’ipotesi di ricorso inammissibile). Il «silenzio legislativo esclude uno stringente dovere di svolgere accertamenti, quanto alla sopravvenuta presentazione di una querela, accertamenti che peraltro possono solo indi - cativamente essere delineati, in assenza di un puntuale percorso normativo». Ne consegue «che appare ragionevolmente sostenibile la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che, come detto, valgano a documentare la persistente procedibilità dell’azione penale esercitata». «Tutto ciò - continua Cass. pen. n. 22641/2023 - non esclude che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rimedio alle carenze nor - mative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure della Repub - blica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive. Ma, si ri- pete, si tratta di modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rappresentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all’avanzamento della tutela garantita dall’ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela». 2.2. RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA La modifica introdotta all’art. 635 c.p. ha comportato la necessità di rivisitare la discipli - na transitoria, inserendo all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31/2024 una previsione specifica per il delitto di cui al riformato art. 635 c.p., con la quale si estende anche a questa fatti - specie l’applicazione dell’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 ( «Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità» ), come modificato dal d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, quando il reato di danneggiamento sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del presente decreto correttivo su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione pubblica, con la necessaria precisazione che il termine per la proposizione della querela (del danneggiamento prima punito d’uffi - cio) termini previsti dal menzionato art. 85 decorrono dall’entrata in vigore dell’emanando decreto legislativo.
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